Da domani, 13 dicembre 2014, finalmente il cibo sulla tavola degli Italiani sarà più sicuro: verranno applicate, infatti, la maggior parte delle norme previste dal Regolamento Ue 1169/2011, che riforma tutta la disciplina sulletichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti.
Tra le principali novità: specificazione degli ingredienti presenti nei cibi; evidenziazione degli allergeni con accorgimenti grafici (spessore, colore, ecc.); estensione dellindicazione dorigine, dimensioni minime prestabilite per i caratteri delletichetta (altezza minima dei caratteri tipografici usati per tutte le diciture obbligatorie di 1,2 e per le confezioni con una superficie inferiore a 80 cm quadrati di 0,9 mm). Claudio Lucchetta, Caposettore Sicurezza degli alimenti di Konsumer Italia, esprime soddisfazione per ladeguamento dellItalia al Regolamento Europeo: «Sebbene sia stato concesso agli Stati membri dai 2 ai 5 anni di tempo per adeguarsi, e lestensione dellobbligo delle indicazioni nutrizionali a tutti i prodotti alimentari sarà definitiva solamente il 13 dicembre 2016 (saranno tuttavia esentati prodotti come lacqua e alcuni alimenti non trasformati), riscontriamo molti elementi positivi.
Ad esempio, diventa obbligatorio specificare nella denominazione di vendita se lalimento è stato scongelato; se un ingrediente normalmente presente è stato sostituito; se carni o prodotti ittici siano stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% o se, apparendo costituiti di un unico pezzo, siano in realtà composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti; se linvolucro di un insaccato non è edibile». Inoltre, dovrà essere specificata la natura di oli e grassi (es.: soia, palma, arachide); la presenza nel prodotto finito di acqua e ingredienti volatili aggiunti, quando superiori al 5% (menzione sempre obbligatoria quando aggiunti a carni o a prodotti della pesca non trasformati); normative specifiche riguardo al peso netto, la data di scadenza e di surgelazione, lorigine. Finora lindicazione dellorigine era obbligatoria solo in alcuni casi specifici (carni bovine, uova, miele, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli, olio doliva), «da domani aggiunge Lucchetta ? se lorigine del prodotto risulta diversa da quella dellingrediente primario (ingrediente prevalente o ingrediente caratterizzante) deve essere citata anche questa seconda origine. In più, sarà indicata la provenienza anche delle carni fresche e congelate suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate (restano escluse le carni di coniglio e quelle equine)». Le nuove norme si applicano a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, ivi compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ecc., mentre saranno esclusi da gran parte delle informazioni obbligatorie gli alimenti preincartati della Gdo, la cui regolamentazione è delegata ai legislatori nazionali.
Andrea Scandura
Larticolo di Claudio Lucchetta
Caposettore Sicurezza degli alimenti di Konsumer Italia
Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura ai consumatori di informazioni sui prodotti alimentari. Le nuove norme si applicano a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, ivi compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ecc., mentre saranno esclusi da gran parte delle informazioni obbligatorie gli alimenti preincartati della Gdo, la cui regolamentazione è delegata ai legislatori nazionali.
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE
Sebbene il regolamento sia entrato in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, per lapplicazione di tutte le sue parti è stato concesso agli Stati membri un periodo di adeguamento che varia dai 2 ai 5 anni. Nel dettaglio, le scadenze sono così articolate:
Dal 1° gennaio 2014: applicazione dellallegato VI, parte B, relativa ai requisiti specifici per la classificazione e la denominazione delle carni macinate. Questa parte dellallegato VI individua 5 classi di carni macinate (carni macinate magre, carni macinate di puro manzo, carni macinate contenenti carne di maiale, carni macinate di altre specie) fissandone il contenuto massimo in grassi e il rapporto massimo collagene/proteine. Agli Stati membri è tuttavia riconosciuta la facoltà di autorizzare limmissione sul mercato nazionale di carni macinate non conformi a tali criteri apponendo ad esse un marchio nazionale, purché detto marchio non possa essere confuso con la bollatura sanitaria e la marchiatura di identificazione previste dai regolamenti del cosiddetto pacchetto igiene.
Dal 13 dicembre 2016: applicazione dellarticolo 9, paragrafo 1, lettera l), relativo allestensione dellobbligo delle indicazioni nutrizionali a tutti i prodotti alimentari (attualmente tale indicazione è obbligatoria soltanto per i prodotti sulla cui confezione o nella cui pubblicità si faccia riferimento a specifiche caratteristiche nutrizionali). Saranno tuttavia esentati dallobbligo di etichettatura nutrizionale prodotti come lacqua, gli alimenti non trasformati che comprendono un solo ingrediente, le spezie e le loro miscele, il sale, gli edulcoranti, il caffè, le infusioni a base di erbe, i tè, gli aceti, le gomme da masticare, i prodotti in mini-confezioni (superficie più ampia inferiore a 25 cm2), quelli sottoposti alla sola maturazione come la frutta, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, gli enzimi, e gelatine, i lieviti.
Dal 13 dicembre 2014: applicazione di tutti i restanti articoli e allegati del regolamento.
LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 1169/2011
1. Dimensioni delle diciture. Laltezza minima dei caratteri tipografici usati per tutte le diciture obbligatorie è di 1,2 mm (dimensione riferita alla x minuscola). Per le confezioni con una superficie inferiore a 80 cm2 laltezza minima dei caratteri è di 0,9 mm.
2. Denominazione di vendita. Oltre allindicazione del trattamento subìto (quando lomissione può indurre il consumatore in errore), già previsto dalla normativa vigente, è obbligatorio specificare nella denominazione di vendita:
?se lalimento è stato scongelato;
?se un ingrediente normalmente presente è stato sostituito;
?se carni o prodotti ittici eventualmente presenti sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5%;
?se carni o prodotti ittici che appaiono costituiti di un unico pezzo sono in realtà composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti;
?se linvolucro di un insaccato non è edibile.
3. Ingredienti. Molti articoli riguardano lelenco degli ingredienti, con particolare riferimento ad allergeni, oli e grassi, acqua e ingredienti volatili aggiunti, caffeina, aromi e nanomateriali. Nel dettaglio:
?allergeni: devono essere evidenziati con accorgimenti grafici specifici (spessore, colore, ecc.);
?oli e grassi: ne deve essere specificata la natura (es. soia, palma, arachide);
?acqua e ingredienti volatili aggiunti: devono essere indicati quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5% (menzione sempre obbligatoria quando aggiunti a carni o a prodotti della pesca non trasformati);
?caffeina: bevande diverse da caffè, tè e drink a base di tè e caffé con tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare lindicazione Tenore elevato di caffeina e lavvertenza Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento;
?aromi: devono comparire nella lista degli ingredienti con il nome di aromi o con una delle altre denominazioni previste dal regolamento CE 1334/08. Laggettivo naturale è soggetto alle regole previste dallo stesso regolamento;
?nanomateriali: è introdotta una definizione per i nanomateriali ingegnerizzati che si usano nei novel foods, e per gli ingredienti alimentari e gli additivi che hanno queste caratteristiche.
4. Peso netto. Gli alimenti congelati o surgelati ricoperti da una glassatura devono riportare il peso al netto della glassatura.
5. Data di scadenza. Nei prodotti dotati di un imballaggio secondario destinato al consumatore finale, la data di scadenza deve essere riportata oltre che sullimballo esterno anche sulle confezioni presenti allinterno.
6.Data di surgelazione. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non lavorati congelati o surgelati, devono indicare la data della prima surgelazione o del congelamento (giorno, mese e anno).
7.Origine. Secondo la normativa precedentemente vigente, lindicazione dellorigine è obbligatoria solo in alcuni casi specifici, in virtù di alcune norme verticali (carni bovine, uova, miele, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli, olio doliva), e comunque ogni volta che la sua omissione può indurre in errore il consumatore. Le novità sullargomento sono le seguenti:
?se lorigine del prodotto risulta diversa da quella dellingrediente primario (ingrediente prevalente o ingrediente caratterizzante) deve essere citata anche questa seconda origine;
?è obbligatoria lindicazione della provenienza delle carni fresche e congelate suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate (restano escluse le carni di coniglio e quelle equine).
?per quanto riguarda le carni diverse da quelle già soggette allobbligo, il latte, il latte utilizzato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, i prodotti non trasformati, i prodotti monoingrediente e gli ingredienti utilizzati in quota superiore al 50% leventuale estensione dellobbligo di indicazione dorigine è subordinata allesito di una valutazione dimpatto eseguita dalla Commissione Europea.
8.Informazioni nutrizionali (dal 13 dicembre 2016). Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, tranne alcune eccezioni, dovranno riportare in un unico campo visivo sul retro delletichetta una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal/kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. I valori saranno riferiti a 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, alla porzione. Uno specifico rapporto della Commissione Europea valuterà leventuale estensione dellobbligo di menzione nella tabella nutrizionale agli acidi grassi trans (al momento la loro indicazione non è consentita neppure su base volontaria).
9.Bevande alcoliche (>1,2% vol.) Restano esentate dagli obblighi di indicazione degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali.
10.Responsabilità degli operatori. Chi appone il proprio nome o ragione sociale o marchio sullalimento destinato al consumatore finale sia esso il produttore o il venditore è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta. Per i prodotti che provengono da Paesi extra-Ue, il responsabile è limportatore.
11.Legislazione concorrente. Le Istituzioni comunitarie non hanno escluso la possibilità che gli Stati membri integrino la legislazione con provvedimenti nazionali relativi a singoli prodotti e loro categorie, nelle parti non ancora regolamentate a livello comunitario. È fatto tuttavia divieto di varare norme che possano ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, o discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi membri.
12.Micro-confezioni. Per le confezioni molto piccole, con superficie complessiva inferiore a 10 cm2, è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza. Lelenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità, ma deve comunque essere disponibile su richiesta del consumatore.
Claudio Lucchetta
Caposettore Sicurezza degli alimenti di Konsumer Italia