Ddl concorrenza: riforma RC Auto da migliorare

Riforma Rc auto: questa volta ci prova il governo Renzi. Riprendendo le novità già tentate dall’esecutivo Letta, e stralciate a sorpresa all’ultimo minuto, il Premier riapre l’annosa questione con il ddl concorrenza, che mira (nel capitolo assicurativo) a ridurre le tariffe italiane, ancora oggi le più care d’Europa. Molti occhi sono puntati sulla bozza del disegno di legge. Tra questi, i più attenti sono gli assicurati, come dimostra Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer che analizza, punto per punto, limiti e opportunità del documento. Sull’obbligo a contrarre esordisce si riafferma in modo ridondante, perché già stabilito dalla legge, che l’assicurazione Rc auto è obbligatoria: come ognuno ha l’obbligo di assicurarsi, ogni impresa ha l’obbligo di assicurare il cittadino. Quello che insospettisce, però, è ciò che si percepisce da una lettura attenta: nel passato ci siamo battuti per avere introdotto l’illecito di elusione all’obbligo a contrarre, ma, per come è stata scritta la norma, basterà depositare la tariffa massima per non subire nulla rispetto all’illecito. Ne deriva che se un’impresa deposita una tariffa di 10 mila euro per assicurare una utilitaria, quello è il prezzo e nessuno potrà dirle nulla. Viceversa, ritengo utile inserire il riferimento all’illecito di elusione dell’obbligo a contrarre e ancora meglio sarebbe se ci fosse una commissione mista (come si è fatto per il comitato tecnico del risarcimento diretto), incaricata di rilevare e attualizzare la tariffa media alle condizioni di mercato, con facoltà di indicare quelle tariffe che si palesano come elusive dell’obbligo, a carico delle imprese”. Un punto su cui Premuti insiste, riguarda l’inserimento dell’art. 132-bis nel Codice delle assicurazioni. In particolare spiega il terzo comma è di una barbarie senza confronti: perché un intermediario dovrebbe fornire due preventivi di imprese che non rappresenta? Viene da sé che fornirà solo quelli che costano di più e così, quello che vorrebbe essere un elemento di concorrenza risulta l’opposto. Sconsiglio vivamente di obbligare gli intermediari a non fare anche i propri interessi nell’effettuare una vendita di polizza Rc auto: otterremmo solo minore trasparenza e nessuna collaborazione da chi ha in mano il 75% del mercato assicurativo auto”.

UN RISARCIMENTO CHE TUTELA POCO

Una parte rilevante delle osservazioni di Konsumer riguarda gli sconti obbligatori (art. 132ter), introdotti in presenza di condizioni contrattuali: la ricognizione preventiva del veicolo, “valida solo se l’esito venga rilasciato anche all’assicurato per evitare contestazioni in caso di sinistro, furto o incendio; la scatola nera, corretta, perché consente di orientare la tariffazione verso l’effettivo rischio del conducente abituale piuttosto che verso i coefficienti dati dal territorio, dall’età ecc.”; la rinuncia alla cessione del credito, “molto opportuna per evitare i fatti speculativi che si verificano a seguito della cessione tra alcuni carrozzieri, periti, liquidatori, feriti; il risarcimento in forma specifica, che appare, però, riduttivo dei diritti del consumatore e delle prestazioni attese dall’assicurato laddove la garanzia sulla riparazione non può limitarsi a due anni, solo per veicoli di nuova immatricolazione: la carrozzeria non può essere proposta se non si stabiliscono gli standard qualitativi dell’operatore e il riparatore deve essere responsabile della sicurezza del veicolo riparato dando prova delle ispezioni fatte”.

Molto importante, il terzo comma che sottolinea Premuti – se fosse scritto in modo più chiaro, potrebbe essere quasi rivoluzionario: consentirebbe all’assicurato di scegliere quale modello di scatola nera installare sul proprio veicolo e stabilisce che ogni costo derivante dall’installazione, ivi compreso il suo funzionamento, deve essere ricompreso nello sconto che non può essere che maggiore dei costi sostenuti o da sostenere”.

LE OFFICINE, SCELTE DALLE IMPRESE

Il quarto comma torna sulla comunicazione all’Ivass, in questo caso preventiva, dello sconto che sarà praticato all’utente a seguito delle nuove condizioni contrattuali. “Si tratta – spiega Premuti  di una grande complicazione per le imprese che potrebbe vanificare anche alcune delle condizioni di sconto sopra esposte. Inoltre, sembra assurdo ma la seconda parte del comma legittima una discriminazione sia territoriale sia delle dotazioni individuali possedute. E poi, le officine convenzionate continuano a essere degli elenchi scelti dall’impresa di riparatori(quelli che costano meno? Quelli che useranno ricambi non conformi per restare nel prezzo concesso?) e non sono affatto vincolati alla qualità della riparazione ed all’efficienza del riparatore. Assurdo”. Inoltre, l’art. 149-bis appare, secondo Konsumer molto disarticolato. “Prevede, di fatto, la possibilità per il danneggiato diverso dall’assicurato di usufruire di un riparatore scelto in via diretta, ma il cui pagamento è limitato al costo del riparatore convenzionato: prevedo un acuirsi delle cause. Si potrebbe modificare e rendere molto più snella la norma che, di per sé, è giusta, ma non tiene conto delle differenze esistenti tra i vari riparatori, in termini di efficienza, servizio e sicurezza”.

FAVOREVOLI SULLE FRODI

L’art. 135 al comma 3 bis modifica il testo del vecchio art. 8 derubricato da Letta: mentre prima era previsto che erano testimoni solo quelli risultanti dal verbale delle autorità intervenute, ora i testimoni possono essere indicati anche dopo, ma entro la presentazione della denuncia di sinistro. “Questo va bene – concorda Premuti ma si deve specificare che la denuncia di sinistro va presentata entro tre giorni dall’accadimento, come stabilito dalla legge. Se così non fosse, ognuno potrebbe aspettare a presentare la denuncia finché non abbia trovato i testimoni. Sono ovviamente esclusi i casi in cui, per danni alla persona, si sia impossibilitati alla presentazione della denuncia e alle ricerche dei testimoni presenti al fatto”. Favorevoli anche all’art. 148, al comma 2 bis, che uniforma le procedure ad altri indicatori di frode, ma con un appunto. Manca un riferimento importante all’attività di prevenzione delle frodi che si sarebbe potuto perseguire riducendo la possibilità di richiedere il risarcimento entro tre mesi e non due anni come previsto ora. In periodi di crisi come l’attuale si è mai visto qualcuno, che deve avere un risarcimento, aspettare uno due anni per chiederlo? Invece, le richieste tardive sono ancora centinaia di migliaia ed è evidente che, al loro interno, si annidi gran parte delle frodi e speculazioni che non potranno più essere perseguite per la mancanza di riscontri oggettivi che si possono avere solo in periodi temporali brevi dall’accadimento. Certo, conclude Premuti, se la scatola nera fosse montata su tutti i veicoli, allora avremmo i tracciati conservati per cinque anni e il problema non ci sarebbe.

Laura Servidio Insurance Daily