L’articolo 189 del Codice della strada – che detta come ci si deve comportare in caso di sinistro stradale e punisce penalmente la fuga – stabilisce che bisogna fermarsi in ogni situazione in cui si resta coinvolti in un incidente:
- Per consentire di essere identificati, in modo tale da poter poi testimoniare o rispondere delle proprie eventuali responsabilità, civili e penali, nell’incidente (comma 6);
- Per prestare i necessari soccorsi (anche solo chiamando un’ambulanza o le forze dell’ordine) agli eventuali feriti (comma 7).
La Suprema Corte di Cassazione (sentenza 24371/2019) aveva stabilito che il reato di fuga si configura in qualsiasi caso in cui qualcuno (responsabile o no) si trova sul luogo di un sinistro nel momento in cui si verifica e riparte senza farsi identificare.
Questo perché la norma ha lo scopo di consentire la ricostruzione dell’incidente. Quindi, non basta fermarsi e aspettare che arrivi l’ambulanza: occorre restare sul posto fino all’arrivo delle forze di polizia o comunque comunicare in altro modo le proprie generalità.
Sempre la Corte di Cassazione, con una sentenza del primo ottobre del 2020, ha stabilito che il conducente deve accertarsi delle condizioni dell’infortunato approfonditamente e verificare se abbia riportato lesioni non visibili, non necessariamente gravi, ma anche lievi, come una piccola ferita ad una gamba coperta dai pantaloni.