Il Giudice di Pace di Andria ha annullato il verbale contestato ad un automobilista per passaggio col rosso per mancanza di prova fotografica, qualora l’accertamento sia avvenuto con il c.d. “photored”.
Nel caso esaminato, la P.A. avrebbe dovuto esibire la documentazione fotografica relativa alla violazione, altrimenti, ha sostenuto il Giudicante, accogliendo, con la sentenza n. 171/2020, un ricorso avverso un’ordinanza-ingiunzione prefettizia, non è possibile verificare la legittimità dell’accertamento, essendo quest’ultimo avvenuto tramite mezzi di rilevamento a distanza e che non necessitano della presenza di personale.
Alla P.A. spettava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all’intimato e quindi, il Prefetto avrebbe dovuto esibire la documentazione fotografica relativa alla violazione.
La Suprema Corte, quanto all’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza, (cfr. Cass. sent. n. 14097/2008) aveva già sottolineato come, per essere valido, detto accertamento richieda la documentazione fotografica dell’infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni.
Nello stesso solco si inserisce la sentenza del Giudice di Pace di Andria, poiché il “photored” utilizzato non aveva, nel caso di specie, la necessità della presenza di personale (c.d.”funzionamento automatico”).