Con la riqualificazione energetica la convenienza della detrazione dall’IRPEF o dall’IRES è per tutti. La detrazione dalle imposte spetta quando si eseguono interventi su unità immobiliari e su edifici, o parte di essi, di qualunque categoria catastale e anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Sì, conviene a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento, a qualsiasi titolo e, quindi, anche gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato. Le opere finalizzate alla riqualificazione energetica, sono un investimento nel tempo. Garantiscono una riduzione dei consumi e un migliore stile di vita.
Condizione, per fruire della detrazione dalle imposte, è la realizzazione d’interventi che aumentano il livello di efficienza energetica. Spetta per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Rientrano nei lavori, e godono quindi della detrazione anche:
- l’acquisto e la posa in opera di finestre, comprensive di infissi e schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
La detrazione dalle imposte è del 50% per le caldaie a condensazione e, se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione arriva al 65%. Stessa percentuale del 65% si ha per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, che producono contemporaneamente calore ed energia elettrica, solitamente utilizzati per spazi più grandi (aziende, ville ecc.).
Per i condomini, che riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica, la detrazione può arrivare al 75%, da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Il beneficio fiscale lo si utilizza in dieci rate annuali da detrarre dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) ma è possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura (sono già molte le imprese che accordano lo sconto in fattura del 50%). Nella pagina del sito ENEA (aggiornata al 26.01.2021) è possibile leggere la tabella che sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.
Una puntualizzazione.
Rientrano nel beneficio fiscale anche le schermature solari e le zanzariere. In sintesi, le schermature devono essere:
applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente e a protezione di una superficie vetrata;
Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.
Per i sistemi di schermatura le spese ammissibili, per le quali spetta la detrazione fiscale, comprendono:
- fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- prestazioni professionali (documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.);
- opere provvisionali e accessorie.
Rientrano anche le zanzariere e grate di sicurezza.
La circolare n.15/E del 2018, a pag. 11, nel mentre chiarisce il trattamento dell’IVA agevolata al 10%, conferma che la detrazione spetta anche per le zanzariere. Si legge, infatti: “Le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche ai fini del trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza”.
dottore commercialista