Bonus interventi edilizi – Misure di contrasto alle frodi

I bonus, concessi dal Governo, sono stati sempre accolti con giudizi di benevoli apprezzamenti, da parte di coloro che ne hanno usufruito e di coloro che desiderano avvalersene.

Purtroppo, però, non tutti hanno utilizzato queste agevolazioni nel rispetto delle norme e, per essere più chiari, hanno utilizzato i bonus per frodare lo Stato e, di conseguenza, tutti i cittadini.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, infatti, ha scovato circa 850 milioni di frodi in un anno, per abuso dell’utilizzo dei bonus per interventi edilizi.

Di qui la necessità di dare subito una stretta alle norme dei bonus per interventi edilizi e adottare provvedimenti che consentano controlli preventivi, da parte dell’Agenzia Entrate, con il rafforzamento delle procedure per il rilascio del visto di conformità. Ricordiamo che questo è il documento per attestare il possesso dei requisiti per l’ottenimento della detrazione d’imposta.

Il Governo, pertanto, ha dovuto adottare misure di contrasto alle possibili frodi e potenziare i controlli per le detrazioni fiscali per i lavori edili e per la cessione dei crediti.

Si complicano, di conseguenza, le procedure e i limiti per l’ottenimento delle agevolazioni, con difficoltà operative e allungamento dei tempi (più attenzione e controlli).

Le misure adottate dal Governo sono contenute in apposito decreto il cui titolo è già di per sé significativo di quanto accaduto.

Il titolo contenuto nel decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157:

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Nel rinvio normativo del decreto si legge:

«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare, gli articoli 121 e 122, che prevedono la possibilità di optare, rispettivamente, per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste per gli interventi relativi al patrimonio edilizio finalizzati al suo recupero, al miglioramento dell’efficienza energetica, all’adozione di misure antisismiche, al restauro delle facciate nonché relativi alla installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, ovvero per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19;

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le predette modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta;”…

 È molto probabile che, a tale decreto, seguiranno altri interventi, direttive ministeriali e circolari, per l’utilizzo dei bonus e principalmente per quelli edili.  

Per coloro che si chiedono, quali sono le conseguenze cui possono andare incontro per un utilizzo scorretto dei bonus, ricordiamo che la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 a pag. 45, allorquando parla dei controlli chiarisce:

“L’Agenzia delle entrate …(omissis)…

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.

Quanto innanzi non deve spaventare nessuno; l’importante è fare tutto per bene e nel rispetto delle norme; e ora più di prima.

A seguito delle modifiche normative si è reso necessario predisporre un nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ne consegue che i professionisti abilitati dovranno apporre il visto di conformità, come già previsto per il superbonus 110%, anche per altri bonus, come per il bonus ristrutturazione, per l’ecobonus e per il bonus facciate (quest’ultimo principale riferimento delle misure urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti).

Il modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre 2021.

  

Luca De Franciscis
dottore commercialista