L’Antitrust condanna quattro compagnie telefoniche per (comunicato stampa del 3 aprile 2023) per comportamento scorretto nella cessazioni delle utenze fisse e mobili anche in caso di migrazione – conseguenze nel processo civile di follow on
In data 3 aprile 2023 l’AGCM o Autorità Antitrust ha condannato quattro compagnie telefoniche per pratiche scorrette per un totale di 1 milione di euro.
Ma leggiamo il comunicato:
“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro. Le istruttorie dell’Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.
In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine – a partire almeno da gennaio 2020 – a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.
Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione – dopo la richiesta di cessazione del servizio – è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.
Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate a tal fine.
Qui il link del comunicato stampa dell’AGCM : https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2023/4/PS12300-PS12302-PS12303-PS12304
Le delibere offrono il destro per parlare delle conseguenze nei procedimenti civili e, quindi, per gli utenti – consumatori di delibere di questo genere.
I giudici , ed in specie la Suprema Corte, hanno avuto diverse volte l’opportunità di occuparsi delle conseguenze di tali delibere. L’orientamento è univoco: ci si trova di fronte ad una “Prova Privilegiata”.
Da ultima si è occupata della questione la recente Sentenza della Cass. sez. 1, n. 37.950 del 28 dicembre 2022. La Cassazione era stata investita direttamente sul valore della prova col II e il III motivo di Ricorso. Riportiamo per brevità solo il passo principale della Sentenza: “Nel caso in esame, a parte il fatto che, nello svolgimento della motivazione precedentemente trascritta non v’e’ nulla di meramente apparente, dal momento che essa rappresenta piana applicazione del principio secondo cui le conclusioni assunte dall’AGCM, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, possiedono una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. n. 18176/2019; Cass. 19262/2011, n. 19262; e 3640/2009; la stessa elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale è ribadita ad altro riguardo da Cass. n. 13846/2019), la censura non si cimenta affatto con la motivazione svolta dal giudice di merito in ordine alla circostanza che ciascuna delle società appellate svolgesse effettivamente l’attività di handling doganale, riconducibile alla decisione dell’autorità omissis
il collegio è consapevole di talune opinioni dottrinali le quali hanno sottolineato che l’attribuzione di una elevata attitudine del provvedimento accertativo dell’illecito adottato dall’AGCM a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l’astratta idoneità dannosa della stessa, comporta una compressione del diritto di difesa della parte convenuta lesiva del principio del giusto processo: ma si è già scritto sopra che sul punto questa Corte si è oramai pronunciata, e il ricorso non offre argomenti per tornare sulla questione, che è dunque chiusa, nei termini sanciti dall’art. 360-bis c.p.c., n. 1.”
Nel corpo della “Ragioni in diritto” della Sentenza in esame, la Suprema Corte richiama se stessa nella Sentenza che ora andremo a citare come mera massima (Giustizia civile massimario 2019) e che ci occupa degli effetti a valle della nota Delibera della Banca d’Italia del 2005 sulle fidejussioni omnibus e sull’effetto di prova privilegiata delle Delibere dell’AGCM (all’epoca la Banca d’Italia svolgeva compiti di Autorità Garante): si tratta di Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, n.13.846
Intese restrittive della concorrenza vietate dall’art 2, l 287/90 e clausole relative a contratti di fideiussione bancarie
Sentenza (Concorrenza (disciplina della) – Patto di non concorrenza — Intese vietate dall’art. 2 l. n. 287 del 1990 – Contratti di fideiussione bancaria – Provvedimento della banca d’italia – Prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale – Sussistenza – Valutazione del giudice di merito – Ambito.
“In tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2 l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d’Italia di accertamento dell’infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall’art. 19, comma 11, l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all’ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario,.
Orami la natura di prova privilegiata delle delibere dell’AGCM è entrata anche nella Giurisprudenza di Merito. Si veda ad esempio Tribunale di Milano Sentenza 09 novembre 2015 sulla natura di prova privilegiata delle Delibere del AGCM nel giudizio civile di c. d.. follow on
Avv. Augusto Truzzi