Auto, la revisione obbligatoria.

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La revisione dell’auto

Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza, ovvero tale da garantire le condizioni di sicurezza, di silenziosità e di rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione al CdS indica le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento oggetto del controllo periodico in sede di revisione del veicolo.

Quando fare la revisione
L’operazione di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi non ha una scadenza unica, ma si distingue in revisione periodica, revisione annuale e revisione straordinaria in relazione alla tipologia di veicolo.
REVISIONE PERIODICA riservata agli autoveicoli e rimorchi con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5 t, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, ai motoveicoli e ai ciclomotori.
Questa operazione, come previsto dal Decreto n. 408 del Ministero dei Trasporti del 06/08/1998, è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
REVISIONE ANNUALE prevista per gli autoveicoli e rimorchi aventi massa massima complessiva superiore 3,5 t, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, per i taxi, autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente (NCC), autobus e autoambulanze.
REVISIONE STRAORDINARIA si tratta di una revisione parziale che può essere ordinata dall’Ufficio DTT, ai sensi de comma 7, dell’art. 80 del CdS, su un veicolo che a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale ha riportato danni che possono interessare i dispositivi di sicurezza (freni, sospensioni, ecc.).
La segnalazione viene fatta dall’organo di Polizia che ha effettuato gli accertamenti sul luogo dell’incidente.
L’Ufficio provvede ad inviare una lettera d’invito al proprietario del veicolo il quale deve presentare la domanda sul modello TT2100 e pagare la normale tariffa di revisione (€ 45,00 sul bollettino di c/c postale n. 9001- revisione presso l’UMC).
Lo stesso proprietario avrà cura di far eseguire i lavori di ripristino del veicolo e di esibire una dichiarazione dell’officina o regolare fattura con la specifica degli interventi effettuati e degli elementi eventualmente sostituiti.
Il funzionario tecnico di turno si limiterà a controllare gli elementi oggetto dell’intervento di ripristino.
L’operazione di revisione straordinaria, normalmente, non copre la revisione periodica o annuale a meno che una di queste ultime non scada entro l’anno in corso: in questo caso si eseguono tutti i controlli di rito e la revisione può considerarsi completa.
Attenzione: come meglio illustrato nella sezione relativa al “bollino blu” con il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ( convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35) anche il controllo dei gas di scarico delle auto è reso obbligatorio solo in concomitanza della revisione e non più con cadenza annuale. In sintesi per le autovetture nuove l’obbligo scatta solo dopo 4 anni in occasione del primo controllo e successivamente ogni due.

Costo della revisione e dove effettuarla
La revisione può essere effettuata presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) presenti con numerose sedi sul territorio nazionale (le sedi sono provinciali) o presso le officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti (più di 5000 Centri sull’intero territorio nazionale).
Il costo della revisione varia in relazione alla struttura presso la quale viene effettuata.
Ufficio della Motorizzazione Civile
Per essere ammessi alla visita di revisione del veicolo occorre la seguente documentazione:
1. Domanda redatta sul modello TT2100 (foglio giallo) disponibile presso lo sportello informazioni compilato con i dati del proprietario del veicolo da revisionare;
2. carta di circolazione originale (eccetto il caso in cui questa è stata ritirata dagli organi di Polizia);
3. attestazione del versamento di: € 45,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici della motorizzazione civile).
Una volta compilato il modulo di domanda lo si presenta, insieme all’attestazione del versamento, allo sportello revisioni per la prenotazione.
Officine autorizzate
In questo caso (indipendentemente dal tipo di veicolo) l’importo da sostenere è leggermente superiore ed è pari a € 65,25 [importo composto da € 45,00 (tariffa x la revisione pagata all’officina) + € 9,45 (IVA 21% sulla tariffa) + € 10,80 (tassa governativa c/c 9001 + costo bollettino postale)].

Terminata la verifica tecnica, viene rilasciata un’etichetta adesiva (riportante l’esito della revisione) da apporre sulla carta di circolazione.
Qualora l’esito dovesse essere negativo si presentano due possibilità:
– se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico ed effettuare una nuova revisione entro un mese;
– se viene indicato il termine “sospeso” l’etichetta riporterà i codici relativi agli impianti inefficienti e, una volta effettuata la riparazione opportuna, si potrà procedere ad un nuova revisione presentando una nuova domanda con pagamento della relativa tariffa.

Cosa viene revisionato
L’appendice IX all’art 238 del Regolamento del CdS individua gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico ad opera dell’ UMC o dell’officina autorizzata.
Si riassumono brevemente i principali elementi :
DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio);
STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico);
VISIBILITA’ (vetri, specchietti, lavavetri);
IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori);
IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori);
TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio);
EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico);
IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO (targa, telaio);
ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove siano previste).
I controlli elencati, tranne quelli effettuati con apposite attrezzature (banco prova freni, analizzatore di scarico, opacimetro e centrafari), si effettuano in modo prevalentemente visivo senza smontaggio di parti o componenti.
E’ consigliabile, prima di presentarsi alla revisione, di provvedere all’individuazione della posizione del numero di telaio impresso sulla carrozzeria perché il confronto tra questo numero e quello riportato sulla carta di circolazione è di estrema importanza per la completa identificazione del veicolo.
Si consiglia, inoltre, di provvedere ai controlli sui componenti più evidenti (luci, pneumatici, carrozzeria) e, nel caso il veicolo venisse preparato dalla propria officina di fiducia, si raccomanda, in particolare, di far eseguire eventuali lavori sull’impianto frenante con un congruo anticipo rispetto alla data di revisione al fine di permettere all’impianto stesso di assestarsi e di rispondere con la massima efficienza alla relativa prova effettuata con l’apposita attrezzatura (banco prova freni a rulli).

Casi particolari
Si può circolare legalmente anche quando è già trascorso il termine ultimo per effettuare una revisione auto?
Solo i veicoli soggetti a revisione annuale (cioè autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente, autobus, autoambulanze, veicoli atipici) possono circolare anche dopo la scadenza del termine per la revisione, purché questa sia stata prenotata entro il termine stesso. Per gli altri veicoli, invece, la prenotazione per una data successiva alla scadenza autorizza la circolazione solo per il giorno in cui si deve effettuare la revisione (quindi al di fuori di tale giorno la circolazione è vietata e si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata revisione).

È possibile eseguire in Italia la revisione per un veicolo immatricolato all’estero?
In Italia non è possibile revisionare autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità Europea, né presso le sedi provinciali della motorizzazione né presso le officine private.
Ogni quanto si effettua la revisione nel caso di macchine d’epoca o comunque da collezionismo?
I motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico rientrano attualmente nella categoria dei veicoli atipici (comm.4 dell’art. 80 del NCdS) e sulla base di quanto stabilito da un decreto del 2009 la revisione è stata posta a cadenza biennale.

Sanzioni
Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso il Centro revisione (UMC od officina autorizzata) per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842 a € 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (art. 80, comma 14, CdS).
Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (art. 80, comma 17, CdS).

Bollino BLU – Controllo sei gas di scarico
L’art. 11 , comma 8, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ( convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 ) ha previsto che il controllo dei gas di scarico delle auto (e relativo rilascio del bollino blu) è reso obbligatorio solo contemporaneamente alla revisione e non con cadenza annuale. Il provvedimento riguarda sia le auto che le moto: “A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo”. In estrema sintesi per le autovetture nuove l’obbligo di dotarsi di bollino blu scatta solo dopo 4 anni in occasione della prima revisione e successivamente ogni due.