Cartelle esattoriali: rateizzazione straordinaria in 120 rate

Oltre alla rateizzazione ordinaria delle cartelle esattoriali di Agenzia delle Entrate – Riscossione, in 72 rate mensili (6 anni), per la quale è sempre e solo sufficiente l’autodichiarazione del richiedente, può capitare di incorrere in una situazione di temporanea difficoltà. E’ possibile richiedere anche la rateizzazione straordinaria fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

REQUISITI PER LA RICHIESTA
Proprio in quanto rateizzazione straordinaria, per la concessione della stessa, sono previste alcune caratteristiche e requisiti specifici, differenziati a seconda del soggetto richiedente.
Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato, i requisiti sono quelli stabiliti dal decreto del MEF del 6 novembre 2013 e del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, che fissano anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del soggetto richiedente.
Per giustificare la richiesta straordinaria, infatti, è necessario dimostrare di non poter oggettivamente pagare il debito, secondo i criteri previsti per un piano ordinario (quello in 72 rate). Non si tratta, quindi, di un potere discrezionale demandato all’agente della riscossione, bensì di un’ipotesi residuale concedibile solo nel caso in cui non sia formalmente sostenibile la rateizzazione ordinaria (vuoi per l’importo complessivo del debito da rateizzare, vuoi per la situazione economica del richiedente).
Convenzionalmente il limite oggettivo superato il quale si può ottenere la rateizzazione straordinaria, si verifica quando l’importo della rata minima calcolabile in caso di applicazione del piano ordinario, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, come risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Interessante al riguardo è precisare anche il fatto che, le rate massime concedibili, indipendentemente dal numero richiesto nell’istanza, saranno proprio quelle entro i limiti suindicati.

DOCUMENTI

Ovviamente non è sufficiente al riguardo un’autodichiarazione del debitore, bensì è necessario allegare, oltre al proprio documento di identità in corso di validità, l’ISEE valido che attesti appunto la suddetta condizione di difficoltà oggettiva.
Il modello per la richiesta, non è quello ordinario, ma il modello R4 scaricabile QUI (da inviarsi a mezzo PEC o presentare allo sportello).

Per le persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria, invece, fermi restando i requisiti di legge stabiliti dal decreto del MEF del 6 novembre 2013 e dal DPR n. 602 del 29 settembre 1973, la grave e comprovata situazione oggettiva di difficoltà che il contribuente deve dimostrare, si verifica con la presenza simultanea di due diversi requisiti, entrambi da indicare nel modello, allegando la relativa documentazione.
In primo luogo il cosiddetto indice di liquidità (da determinarsi sulla base dei dati di bilancio ovvero tratti dalla dichiarazione modello SP/IVA, secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi oppure sulla base della relazione economico – patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza) che deve essere tra 0,50 e comunque inferiore a 1.
In secondo luogo il valore della rata determinata in caso di concessione di un piano ordinario (quello in massimo 72 rate mensili), deve essere superiore al 10% del valore della produzione (o del totale dei ricavi e proventi annuale) rapportato su base mensile.
In alternativa alla produzione/invio di tutti i singoli dati/voci di bilancio e/o tratti dalle dichiarazioni, il richiedente può usufruire della dichiarazione firmata (sotto responsabilità professionale) di un consulente iscritto ad un albo (revisore, ragioniere, commercialista o avvocato), attestante i dati di cui sopra.
In questo caso il modello da compilare ed inviare a mezzo PEC o presentare allo sportello è il modello R5 scaricabile QUI

La documentazione da allegare e le informazioni da comunicare, in questo caso sono decisamente più numerose e complesse e si differenziano a seconda della natura giuridica del soggetto richiedente.

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