In risposta al titolo possiamo dire che non è certo ma è possibile. Analizziamo il perché. Il contribuente che riceve un accertamento fiscale può usufruire di uno degli strumenti deflattivi per evitare il contenzioso dinanzi le Commissioni Tributarie.
Quando si riceve un avviso di accertamento, avviso di liquidazione, diniego/revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari o, comunque altro atto impositivo si è tenuti (obbligati), preliminarmente a presentare reclamo/mediazione, se l’importo dell’atto è inferiore o pari a cinquantamila euro.
Non è possibile, pertanto, presentare ricorso alle Commissioni Tributarie senza avere prima presentato il reclamo/mediazione. Dal 1° gennaio 2016 questa disposizione è stata estesa anche alle controversie relative agli Enti Locali e ai Concessionari della riscossione.
l reclamo mediazione, da redigere in carta semplice, è simile a un ricorso. Deve contenere gli stessi elementi e va trasmesso all’ente impositore prima che scadono i fatidici 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. Con la richiesta della proposta di mediazione, può comportare una rideterminazione della pretesa tributaria.
Per determinare l’importo dell’atto e verificare se rientra nel limite dei 50.000 euro, bisogna tener conto della sola imposta con esclusione, quindi, delle sanzioni, interessi e spese aggiuntive.
La norma, che ha disposto questo iter, tende a dirimere le questioni di minor importo (fino a 50.000 euro) e obbliga il contribuente – laddove non intende adeguarsi e pagare quanto accertato – a proporre un reclamo motivato all’Agenzia delle Entrate.
Con il reclamo è possibile esporre le ragioni del disaccordo e motivare con elementi aggiuntivi le proprie considerazioni al fine di contrastare quanto affermato con l’atto impositivo. Si apre, per così dire, una fase di ponderazione.
Il reclamo viene assegnato a una struttura autonoma diversa da quella che ha istruito ed emesso l’atto impositivo. In effetti la questione passa agli uffici legali e, quindi, ad altri funzionari che decidono con piena autonomia, e con occhio diverso dall’ufficio impositore, il reclamo/mediazione.
La diversità sta anche nel fatto che quest’altra struttura (ufficio legale), non ha gli stessi obiettivi di performance degli organi accertatori, ha piena autonomia e non deve dare conto del suo operare alla struttura ha emesso l’atto impositivo.
La funzione loro assegnata è di approfondire la questione controversa tenendo conto, ovviamente, anche di quanto rappresentato dal contribuente. Si avvia così la fase istruttoria, ed è questo il momento in cui vengono analizzate tutte le motivazioni a difesa esposte dal contribuente. Sarà deciso, da questa struttura, se accogliere o meno il reclamo/mediazione o, anche se rideterminare l’atto impositivo e formulare una proposta di mediazione con eventuale contraddittorio con il contribuente. Questa del contraddittorio è sicuramente una buona opportunità, perché consente di confrontarsi, di esporre adeguatamente le proprie ragioni e far propendere i propri convincimenti, al fine di contrastare quanto asserito dall’ufficio con l’atto impositivo.
L’organo preposto al reclamo-mediazione deve tenere conto di quanto asserito dalle parti e decidere con ragionevolezza e indipendenza. Dovrà tenere conto delle incertezze e delle questioni controverse, ma anche del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa. Attenzione, in questa fase non giova favore fare i furbi. Quel che conta sono le motivazioni a difesa. Alla domanda che ci eravamo posti: con la mediazione si pagano meno tasse? Non è certo, ma è possibile per quanto sopra esposto, ma se proprio non sarà così, sarà sempre possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Il video tutorial dell’Agenzia delle Entrate è di supporto per comprendere l’importanza di questo istituto. La spiegazione video è antecedente la modifica e contiene il vecchio limite di 20.000 euro. Come già detto innanzi, dal 1° gennaio 2018 il limite è stato portato a 50.000 euro, nell’evidente intento di ampliarne la funzione deflattiva del contenzioso.
Prima di chiudere queste brevi riflessioni diciamo anche che il reclamo mediazione consente di utilizzare il beneficio della riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo di legge, e che il beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta oggetto del procedimento di mediazione.
Per approfondimenti la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/12 e la circolare n. 30/E del 22.12.2017.
dottore commercialista