Avv. Franchi, Presidente Emilia-Romagna di Konsumer: “Era necessario che la Cassazione, dopo aver dichiarato applicabile l’art. 30 anche alla vendita di strumenti finanziari, chiarisse che la nullità ivi prevista sia accertabile, anche d’ufficio, dal giudice, come negli altri casi previsti dal Testo Unico Finanziario”.
I diritti dei consumatori restano tali anche nella compravendita di prodotti finanziari. Un assunto che è stato confermato anche nelle aule di Tribunale, con l’ultima vittoria ottenuta da Konsumer, associazione che si batte al fianco dei consumatori traditi.
L’associazione ha vinto una causa in materia di rilevabilità officiosa della nullità prevista dall’art. 30 del Testo Unico Finanziario, per il caso in cui non venga indicato il diritto di recesso in ipotesi di vendita di strumenti finanziari, quando avviene in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della vendita.
La causa vedeva contrapporsi un risparmiatore che, in seguito ad investimenti effettuati con promotori finanziari della Banca 121 – Promozione Finanziaria S.p.A., incorporata in seguito in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., aveva accumulato un debito verso l’istituto di credito di circa 129.000 euro, per il quale aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Latina.
L’uomo aveva proposto opposizione al provvedimento, ma senza alcun successo, vedendo la sua richiesta respinta, prima dal Tribunale di Latina con sentenza n. 796/2014 del 18 marzo 2014, poi, in sede di gravame, dalla Corte d’appello di Roma sentenza n. 2631/2018 del 19 aprile 2018, avendo quest’ultima ritenuto inammissibile, perché tardiva, la deduzione della nullità di cui all’art. 30 TUF.
L’uomo decise, quindi, di farsi aiutare da Konsumer, seguito dall’avvocato Giovanni Franchi, presidente della sezione Emilia-Romagna ed esperto in materiadai tempi del disastro Parmalat, il quale propose il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., accolto dalla Suprema Corte che cassava l’impugnata sentenza e rimetteva gli atti, per la decisione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. L’impugnazione è stata accolta con ordinanza n. 19161 in data 2 luglio 2020, pronunciata in camera di consiglio, ossia in seguito ad un giudizio più rapido, perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che quella contemplata dall’art. 30 sia rilevabile d’ufficio e non abbia alcuna importanza il fatto che il consumatore abbia o meno espresso la volontà di recedere.
“Un’altra pronuncia fondamentale in materia di risparmio tradito. – ha commentato l’Avv. Giovanni Franchi – Era necessario che la Cassazione, dopo aver dichiarato applicabile l’art. 30, oltre che al collocamento, anche alla semplice vendita di strumenti finanziari, chiarisse che la nullità ivi prevista sia accertabile, anche d’ufficio, dal giudice, come per altri casi di nullità di protezione previsti dal Testo Unico Finanziario”.