F.A.Q.

Le domande e le risposte più frequenti

Settore telefonia

Ho ricevuto una comunicazione scritta di modifiche unilaterali del mio contratto di telefonia, e non le vorrei accettare: cosa posso fare?

Nella comunicazione ricevuta, deve essere chiaramente indicata la procedura da seguire per recedere dal contratto, se non si vogliono accettare le modifiche unilaterali comunicate dal gestore. In sintesi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, va comunicata, per iscritto, la volontà di recedere dal contratto, facendo riferimento a quelle modifiche unilaterali e inviando la comunicazione agli
In tale ipotesi di recesso, non si pagano costi di chiusura o di cessazione anticipata ma, eventualmente, solo le rate di apparati secondo la periodicità già in atto.

Il mio gestore telefonico mi ha contattato telefonicamente per comunicarmi variazioni sull’offerta in essere sul mio contratto.

Nessuna variazione contrattuale può essere comunicata telefonicamente, ma solo per iscritto. In tali eventualità, bisogna stare molto attenti perché di certo si tratta di un modo per ingannare il consumatore e portarlo a sottoscrivere un nuovo contratto con altro operatore. Concretamente, è una prassi attuata dai call center di diversi gestori telefonici, i quali in una prima fase contattano il cliente presentandosi come il proprio gestore e prospettando aumenti delle fatture, per poi ricontare successivamente lo stesso cliente , presentandosi come nuovo operatore che offre un’offerta più vantaggiosa rispetto a quella attuale.

Posso recedere dal contratto di rete fissa prima della scadenza? Cosa pagherò?

Si, si può recedere dal contratto prima della sua scadenza naturale. i costi di recesso richiesti dalle compagnie telefoniche non potranno superare il canone mensile medio applicato dalle stesse.
Questo significa addio ai costi elevati imposti dagli operatori per far desistere i clienti dal recesso anticipato.
Per lasciare un provider si dovrà pagare al massimo una somma pari al canone mensile.
Di certo, si pagherà il costo di cessazione, inteso come costo tecnico per la cessazione del servizio, sia in caso di chiusura della linea che di portabilità della stessa verso altro operatore.
E’ fortemente consigliabile, comunque, richiedere tutte le informazioni relative ai costi richiesti dal proprio gestore, in quanto ci potrebbero essere da considerare i costi extra legati ai pagamenti rateali che vengono, silenziosamente, inclusi nel canone mensile. Il contributo di attivazione ed il costo del modem Wi-Fi sono, infatti, spesso inseriti nel costo mensile dell’offerta con la clausola che, in caso di recesso anticipato, il cliente dovrà versare le rate mancanti in un’unica soluzione oppure dovrà continuare con il pagamento rateale.

Ho contattato il Servizio Clienti del mio gestore per avere un’offerta più vantaggiosa ma mi propongono un cambio numero.

Molto spesso, invece di aggiornare l’offerta ai già clienti, i gestori telefonici tendono a far sottoscrivere nuovi contratti e a far cessare la linea in essere. Per i gestori questa politica è più conveniente, per i clienti, invece, bisogna considerare che si perderà il numero della linea telefonica e contestualmente bisognerà anche valutare l’esistenza di eventuali rate di modem che si stanno ancora pagando in fattura e che verrebbero addebitate in un’unica soluzione come le rate di eventuali servizi attivi, che verrebbero sempre addebitate per intero.

E’ possibile rifiutare il modem offerto dal proprio gestore telefonico?

Si. Dal primo Gennaio 2019, in base ad una delibera dell’Agcom, i Consumatori hanno il diritto di scegliere quale modem utilizzare per la connessione a internet, a prescindere dalla soluzione proposta dall’operatore telefonico con cui sono attivi o intendono sottoscrivere un nuovo contratto.
Ci si è così adeguati alla direttiva europea che riconosce il diritto del consumatore nel momento in cui optano per una tariffa proposta da una compagnia telefonica, di non avere l’obbligo di comprare o prendere in comodato d’uso il modem proposto dall’operatore, ma possono decidere di comprarlo autonomamente tenendo conto, nella scelta, della tecnologia che si andrà ad attivare ( adsl o fibra).
L’operatore, dal suo canto, non può rifiutarsi di dar corso alla richiesta del potenziale cliente e deve fornire tutti i parametri necessari che il cliente deve seguire per accedere alla loro rete internet e configurare il modem o il router che ha acquistato da altri canali, senza imporre oneri aggiuntivi o creare ingiustificati ritardi.

Ho fatto richiesta di cessazione della linea telefonica, ma il mio gestore continua ad emettere le fatture senza chiudere la linea.

Se la richiesta di cessazione è stata fatta in modo corretto, quindi per iscritto e allegando il documento di identità dell’intestatario della linea, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in questione, il gestore deve cessare la linea.
Molto spesso ciò non avviene e quindi il cliente è nel pieno diritto di non pagare le fatture riferite a periodi successivi ai termini di chiusura del contratto e quindi contestarle perché non dovute.

Ho ricevuto un conguaglio per la mia utenza luce, per un periodo di 6 anni, è corretto?

No. Da Marzo 2018 per le fatture relative alle utenze luce, opera la prescrizione breve a due anni. Ciò vuol dire che per le fatture che contengono rettifiche dei dati di misura precedentemente forniti dal Distributore oppure conguagli a causa di diverse mancate letture del contatore sempre da parte dei Distributori, laddove ciò non sia riconducibile alla condotta del cliente finale, si dovranno pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.
La presenza in fattura di importi prescritti, va evidenziata dal Fornitore che deve anche sottolineare la possibilità di contestare tali importi tramite apposita procedura.

Ho sottoscritto telefonicamente un contratto per la mia fornitura luce/gas ma non sono convinto dell’offerta, quanto tempo ho per recedere?

Per i contratti sottoscritti al di fuori dei locali commerciali, vige la possibilità, senza specificarne il motivo e senza l’addebito di alcun costo, di recedere entro 14 giorni dalla conferma del contratto concluso a distanza.
Nel caso in cui il consumatore non sia stato informato preventivamente circa l’esistenza e le modalità di esercitare il diritto di recesso, il termine a disposizione viene elevato a 12 mesi che decorrono dal termine del periodo di recesso iniziale. Inoltre, deve essere fornito un modello di recesso, recesso che comunque va fatto sempre per iscritto, evitando la semplice comunicazione telefonica.

Il mio contatore luce/gas, non funziona regolarmente, cosa possa fare?

Quando ci si accorge che il proprio contatore della luce o del gas non funziona, la prima cosa da fare è segnalare il guasto al Servizio Clienti della propria Società Fornitrice.
Qualora non si ricevesse alcun riscontro, va presentato un reclamo scritto sempre alla società Fornitrice che, a sua volta, entro i due giorni successivi inoltrerà lo stesso al Distributore. Quest’ultimo avrà 15 giorni di tempo per eseguire un intervento sul contatore.
In caso di ritardi da parte del Distributore, l’utente ha diritto a un indennizzo.
Se i tecnici, dal sopralluogo dovessero rilevare che non c’è alcun guasto al contatore, l’intervento verrà addebitato al cliente che ha effettuato la segnalazione. Nel caso in cui, invece, fosse accertato il guasto, il cliente otterrà la sostituzione del contatore a titolo gratuito.

Ho un’utenza luce per una seconda casa, perché pago quasi 60 euro a fattura, anche con consumi bassissimi o a zero?

La ragione di tali addebiti, deriva dal fatto che i costi fissi per le utenze non residenti, sono più alti rispetti a quelli di un’utenza residente.
La maggiore differenza è di circa 135 euro all’anno, ed è generata dalla quota legata agli Oneri di Sistema, imposti dall’Autorità e uguali per tutti i fornitori, che viene applicata ai clienti non residenti, sia in quota energia, cioè in base ai consumi (in €/kWh), come avviene anche per i residenti, sia in quota fissa, quindi indipendentemente dai consumi.