Guida all’acquisto dell’Auto Usata

acquisto auto usata konsumer difesa dei consumatori

Sommario
 Introduzione 3
 Concetti della legge 5
 Che vuol dire Garanzia di Conformità? 6


 Che cosa è cambiato per voi, come consumatori? 8
 Vendite per procura / conto terzi. 8
 Ma cosa vuol dire Usato Garantito? 8
 Cosa mi deve dare il Venditore? 8
 Ma come mi devo comportare? 10
 Durante la trattativa 10
 Al contratto 10
 Al pagamento del saldo 10


 Introduzione

L’acquisto di un’auto usata è una soluzione conveniente ma il Consumatore è spesso e volentieri titubante all’acquisto da un commerciante, per le tante storie sentite nel passato, su “dolorosi” imprevisti verificatisi dopo l’acquisto.

Nella pratica corrente, la proposta di un veicolo usato è normalmente accompagnata da dichiarazioni rassicuranti e roboanti sulle presunte “eccezionali” qualità dello specifico veicolo, che sfociano spesso in amare delusioni, a cui non potevate cercare rimedio, a meno di imbarcarsi in cause civili che si chiudono in tempi biblici, tali da scoraggiare anche il più determinato dei Consumatori.

Oggi il quadro è completamente diverso, e siete tutelati molto seriamente dalle amare sorprese del passato, ma solo se acquistate da un Professionista.
In realtà l’acquisto di un’auto usata significa l’acquisto di una percorrenza (vita) residua; il costo della proprietà, per chilometro può essere molto più basso da quello di un’auto nuova, per il diverso peso di due fattori chiave:

Acquisto Svalutazione / Impegno capitale Riparazioni
 NUOVO ALTO BASSO
 USATO BASSO MEDIO-ALTO
 In sostanza nell’acquisto dell’usato la chiave è non dover affrontare costi per riparazioni non prevedibili, che potrebbero annullare il vantaggio derivante dal minor impegno di capitale.
 Se si tiene conto che le Case Costruttrici progettano i moderni veicoli per una percorrenza utile di circa 350.000 Km, purché il veicolo sia sottoposto alla regolare manutenzione, un veicolo che abbia percorso circa 100.000 Km in quattro anni, ha ancora 2/3 della sua vita utile a disposizione, ma ha un valore largamente inferiore alla metà del corrispondente veicolo nuovo.
 Se si può valutare seriamente quale sarà l’impatto dell’uso pregresso sui costi di manutenzione il costo complessivo di proprietà sarà anch’esso all’incirca la metà rispetto al nuovo.
 E allora? Oggi voi, e i Professionisti più attenti, potete contare sul Codice del Consumo (CdC) che ha come finalità primaria la tutela del Consumatore, nei riguardi della Garanzia sui beni di consumo, sia nuovi che usati, e delle pratiche commerciali scorrette messe in atto dai Venditori.
 Il vincolo fondamentale che il CdC pone a carico dei Professionisti, è che le informazioni che vi forniscono devono permettervi un “acquisto consapevole”; per l’auto, nuova o usata che sia, ciò significa essenzialmente un’informazione seria e affidabile su ciò che sarà necessario spendere, almeno nel periodo di Garanzia, ma anche oltre, perché l’auto è un bene durevole per definizione, e la necessità di interventi di riparazione nel tempo è insito nella sua natura.
 Acquisto consapevole significa poter valutare ragionevolmente il “quando ed il quanto” in termini di costi d’Officina quello specifico esemplare vi riserberà, oltre ad ogni impedimento all’uso che vi serve.
 Per questo è nata la norma UNC DOC 01, che comprende lo standard di MTTFdenominato Auto Futura, che permette al professionista di determinare, sulla base di uno standard rigoroso, il livello assoluto di qualità, inteso come l’indicazione degli eventi ragionevolmente prevedibili sullo specifico esemplare, espresso con un numero fino a 100, dove 100 rappresenta il livello “difetti zero” nell’arco del periodo di Garanzia e della percorrenza che prevedete nello stesso periodo.
 La stessa norma indica i criteri di adeguamento del prezzo di riferimento al livello di IUP determinato dall’algoritmo contenuto nella norma, permettendovi così di valutare il probabile costo di manutenzione straordinaria dopo l’acquisto.
 Il vincolo fondamentale che il CdC pone a carico dei Professionisti, è che le informazioni che vi forniscono devono permettervi un “acquisto consapevole”; per l’auto, nuova o usata che sia; ciò significa essenzialmente un’informazione seria e affidabile su ciò che sarà necessario spendere, almeno nel periodo di Garanzia, ma anche oltre, perché l’auto è un bene durevole per definizione, e la necessità di interventi di riparazione nel tempo è insito nella sua natura.
 Acquisto consapevole significa poter valutare ragionevolmente il “quando ed il quanto” in termini di costi d’Officina quello specifico esemplare vi riserberà, oltre ad ogni impedimento all’uso che vi serve.
 La percorrenza indicata dal contachilometri è tradizionalmente l’unico indice per tale valutazione squisitamente analogica, ma è fortemente aleatorio, perché, a pari percorrenza, due esemplari, anche dello stesso modello, possono avere una prospettiva di vita residua molto diversa, in base alla manutenzione pregressa, all’effettivo logorio della meccanica causato dallo stile di guida e dalle strade percorse, e agli interventi di ripristino eventualmente eseguiti, se tali da rinnovare il ciclo di vita del sottosistema interessato.
 Il concetto portante è che i “guasti” sono eventi in realtà rari; ciò che porta il veicolo in Officina è tipicamente il termine naturale del ciclo di vita di un qualcosa all’interno del sottosistema, a parte sollecitazioni anomale dovute a cause esterne o imperizia del conducente.
 L’alterazione del contachilometri, in modo che indichi una percorrenza largamente inferiore a quella effettiva, è ritenuta comunemente una pratica corrente dei Professionisti, per rendere più commerciabile il veicolo, perché il consumatore medio riterrebbe la percorrenza originale indice di vita residua limitata, e le tradizionali rassicurazioni del Professionista sull’uso da parte dei precedenti proprietari, e sull’”accurata” revisione eseguita sul veicolo, assomigliano a quelle dell’oste sulla qualità del vino, verificabili solo quando si prova, con la differenza che per l’auto, la verifica arriva troppo tardi.
 E così, a causa di questa tradizione, il Consumatore finisce per farsi ingannare dall’offerta di Autoscout, o di altri media simili, di privati, le cui affermazioni sulla percorrenza sono prese come più credibili, come se il privato non sapesse a chi rivolgersi per il maquillage del veicolo che ha messo in vendita.
 L’obiettivo del privato che vende è esattamente lo stesso del Professionista, cioè concludere la vendita nel più breve tempo possibile, al massimo prezzo possibile,e non aver niente a che fare con ciò che succederà all’acquirente dopo l’acquisto.
 E l’ingenuità del Consumatore rende facile tutto ciò, perché il Codice del Consumo si applica solo alle vendita da un Professionista a un Consumatore e non a quelle tra Privati.
 In sostanza l’alterazione del contachilometri finisce per essere il solo mezzo a disposizione del Professionista cha ha recuperato vita residua del veicolo, mediante interventi di ripristino per coprire i costi di tali interventi; oggi però ciò, indipendentemente da quanto buone siano le intenzioni si tratta di pratica ingannevole esplicitamente proibita e sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
 Il commercio dell’auto usata può diventare trasparente, e più sicuro di quello del nuovo, e le amare sorprese del passato possono diventare un ricordo. Oggi la legge prescrive obblighi specifici per i Venditori, e definisce con chiarezza i conseguenti diritti del Consumatore acquirente.
 Questa guida vi indica i nuovi diritti, e come fare per trarne il dovuto vantaggio, perché siete più tutelati nell’acquisto di un veicolo usato che in quello di un veicolo nuovo, se acquistate dal professionista giusto, che sappia darvi evidenza degli eventi che potrebbero richiedere interventi d’officina, che potrete quindi ragionevolmente aspettarvi dall’esemplare che state trattando.
 Non dovete più preoccuparvi del contachilometri, perché la sua alterazione fraudolenta, da parte di un Professionista, implica la necessità di interventi d’officina a scadenze ravvicinate, a causa del termine del ciclo di vita dei sottosistemi coinvolti nell’evento, che non potevate prevedere sulla base delle informazioni ricevute, e quindi costituiscono “difetti di conformità”, che il professionista dovrà eliminare a sue spese.
 In sostanza si è preso in giro da solo, e alla fine dovrà spendere con gli interessi quanto vi ha convinto a pagare oltre il giusto, con i mezzucci tradizionali.
 Infine, nasce una relazione affatto nuova tra chi compra e chi vende, che si fonda sul comune interesse che niente di ciò che potrà accadere dopo la vendita sia una sorpresa, e che eventi imprevisti e accidentali, sempre possibili siano chiaramente identificabili e gestiti correttamente con gli strumenti previsti dalla legge (Garanzia convenzionale).
 Chi dichiara di aderire alle norma UNC DOC 01 si è impegnato ad applicarla in tutti gli aspetti sopra delineati e se è men che scrupoloso diventa sanzionabile dall’Anti trust AGCM).
 A scanso di equivoci, verificata che il Professioni sto sin iscritto all’albo degli aderenti alla norma, pubblicato dal sito www.consumatori.it.
 Concetti della legge
 La Direttiva CE 99/44 ha introdotto un concetto molto semplice, che però rivoluziona il rapporto tra compratore e venditore. ma che si applica esclusivamente ai contratti tra commercianti e privati consumatori.
 Da quella direttiva è scaturito un quadro normativo totalmente nuovo, espresso da uno specifico Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che si aggiunge al Codice Civile, per disciplinare specificatamente i diritti del Consumatore nell’acquisto di beni di consumo.
 Il Codice del Consumo non è applicabile ai “Beni acquistati per fini d’impresa”, quindi tipicamente da figure giuridiche.
 Nel caso di vendita da un commerciante a un titolare di partita IVA, regolarmente fatturata, di norma non si applica la nuova normativa, ma altre disposizioni del codice civile (art. 1490-1497).
 Tuttavia una recente sentenza del Tribunale di Rovigo ha stabilito che non basta l’emissione di fattura con partita IVA per escludere l’applicabilità del Codice del Consumo, ma occorre concretamente dimostrare la destinazione a fini d’impresa.
 Quindi, salvo che non siate un commerciante d’auto, oppure un NCC, se vi preoccupate di specificare in contratto che l’auto è destinata a uso prevalentemente personale, anche se chiedete fattura con la vostra partita IVA, potrete trattarla fiscalmente secondo le regole in vigore, e allo stesso tempo esigere l’applicazione del Codice del consumo.
 Infine una sentenza del tribunale di Reggio Emilia, passata in Cassazione, ha stabilito che il Codice del Consumo, quando applicabile, prevale sul Codice Civile, e il Giudice ha il diritto di modificare l’atto di citazione se questi non si riferisce correttamente al Codice applicabile alla vertenza.
 La “Garanzia Legale di conformità” introdotta dal Codice del Consumo significa che il venditore garantisce che l’auto venduta è “conforme” alla descrizione nel contratto, che è esente da vizi materiali o giuridici e presenta le qualità essenziali della categoria dell’auto acquistata, che voi potete ragionevolmente attendervi, e quelle promesse dal commerciante.
 La Garanzia Legale è irrinunciabile, e non può quindi essere limitata, né tanto meno superata, da disposizioni contrattuali, anche se sottoscritte dal compratore.
 OGNI CLAUSOLA CHE LIMITASSE I DIRITTI DEL CONSUMATORE PREVISTI DALLA LEGGE, E’ VESSATORIA E NULLA DI FRONTE AL GIUDICE.
 In caso di clausole nulle, tuttavia il contratto mantiene tutta la sua validità e tutte le altre clausole, non in contrasto con la Legge rimangono valide.
 L’uso del termine “garanzia”, in questo contesto, può generare alcune confusioni, che è opportuno chiarire.
 Tradizionalmente, il termine garanzia si applica all’eliminazione di difetti, tipicamente “guasti” e “rotture” che si manifestino entro un periodo determinato dopo l’acquisto.
 È questa la classica garanzia sull’auto nuova, prestata dal costruttore, che ha il senso di copertura contro eventuali “vizi” di produzione.
 In caso di problemi, l’acquirente si rivolgeva alla rete di assistenza del costruttore, che stabiliva se la garanzia fosse applicabile o no; in questo flusso il concessionario aveva un ruolo marginale, cioè una volta venduto il veicolo, l’acquirente e il costruttore se la vedevano tra di loro, per così dire.
 Oggi la legge ha profondamente modificato questa situazione; è il Venditore, non il Costruttore, che s’impegna direttamente verso l’Acquirente, nel garantire che l’auto venduta, nuova o usata che sia, corrisponde a quanto “promesso”; naturalmente il costruttore resta responsabile, ma verso il Venditore, dei difetti di produzione, e della rispondenza del veicolo a quanto pubblicizzato.
 In sostanza non vi è alcun rapporto contrattuale tra l’acquirente e il costruttore, e il venditore è l’unica interfaccia contrattuale dell’acquirente.
 Supponiamo, ad esempio, che l’addetto alle vendite dichiari, in presenza di testimoni (ovvero si dichiari nella pubblicità), che l’auto che sta trattando è equipaggiata con una specifica marca di freni, e l’acquirente ritenga che questa è una caratteristica rilevante nella sua decisione d’acquisto; se successivamente l’acquirente scopre che la marca dei freni è diversa da quanto dichiarato, ha pieno titolo per presentare un “reclamo di conformità”, che deve essere sanato dal Venditore, senza che le spese strettamente necessarie per eliminare il difetto possano essere addebitate al Consumatore.
 Ma attenti, quello che il CdC prevede SOLO per i contratti fuori dai locali commerciali è il diritto di “ripensamento”, cioè il regresso da un contratto firmato. Non potete cioè cambiare idea dopo aver concluso l’acquisto presso la sede del Venditore,, ma potete solo rescindere il contratto per causa, a fronte di inadempienze gravi del Venditore.
 Se vi siete lasciati tentare dall’affare irripetibile, proposto in una sede estemporanea (ipermercato, fiera, sito internet, ecc) avete 10 giorni di tempo per riconsegnare l’auto, o annullare il contratto, recuperando integralmente l’anticipo versato.
 L’eventuale pratica di finanziamento avviata tramite il Venditore, si cancella automaticamente, con semplice comunicazione di avvenuto recesso dal contratto d’acquisto.
 Vale la pena rilevare che quando vi rivolgete direttamente ad una Officina autorizzata dal Costruttore, per l’applicazione della Garanzia, questa opera in nome e per conto del Venditore nei vostri riguardi, ed in nome e per conto del Costruttore verso il Venditore.
 In sostanza, se vi vedete rifiutare l’applicazione della Garanzia di buon funzionamento da parte dell’Officina autorizzata del Costruttore, dovete rivolgervi al Venditore perché il difetto sia eliminato in applicazione del Codice del Consumo, a meno che l’Officina possa provare che il difetto è causato da uso improprio del veicolo, dolo o negligenza da parte vostra, o comunque del guidatore.
 A seguito del Regolamento Europeo 1400/2002, rinnovato come 461/2010, clausole che obbligassero il Consumatore ad effettuare la manutenzione ordinaria (tagliandi) di veicoli nuovi esclusivamente presso Officine Autorizzate, come condizione essenziale perché la garanzia sia applicata dall’Officina, sono vessatorie e quindi nulle; avete il diritto di effettuare la manutenzione ordinaria dove credete meglio, purché gli interventi siano fatti secondo le prescrizioni del Costruttore, con impiego di ricambi, compreso il lubrificante, di qualità almeno conforme all’originale, e eseguendo TUTTE le ispezioni e controlli previsti dal Costruttore a quella percorrenza.
 In caso di contenzioso, al venditore basta l’assenza di idonea documentazione, per dimostrare che gli interventi fatti al di fuori della rete della casa non sono stati eseguiti secondo le prescrizioni tecniche del Costruttore.
 Non è solo un fatto di correttezza fiscale: una ricevuta fiscale generica, senza i dettagli di cui sopra, anche se per un importo ragionevole, NON basta a dimostrare che il tagliando è stato eseguito secondo le istruzioni della Casa.
 La legge introduce alcuni concetti fondamentali, che devono essere compresi a fondo, perché possiate godere della dovuta protezione:
 q Il Venditore come unica interfaccia dell’Acquirente in materia di Garanzia.
 q Il concetto di “Contratto”, scritto, verbale o sottinteso. alla base della vendita.
 q Il concetto di “Conformità” e di “Difetto” che comprende, ma in senso ben più ampio, quello di guasto, vizio, mancanza di qualità essenziali e/o promesse.
 q Il concetto di “Rimedio”, che comprende la riparazione o la sostituzione del veicolo, ma allarga i vostri diritti al rimborso di parte del prezzo, o addirittura alla risoluzione del contratto, quando l’eliminazione del difetto sia impossibile o troppo onerosa per il Professionista. La risoluzione del Contratto si applica solo per difetti di particolare gravità, che impediscano l’uso del veicolo in sicurezza.
 o In questo contesto dovete però comprendere appieno il concetto di normale uso del veicolo sia nei riguardi dell’entità del “Rimedio” che nella analisi del difetto.
 Che vuol dire Garanzia di Conformità?
 Letteralmente, la “Garanzia Legale” significa semplicemente garantire che il veicolo è “conforme” al contratto, comunque concluso.
 GARANZIA LEGALE NON SIGNIFICA ASSENZA DI DIFETTI, MA CONSAPEVOLEZZA DEI DIFETTI IN ESSERE O POTENZIALI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE, PRIMA DELL’ACQUISTO.
 Di conseguenza, per un veicolo usato consegnato “marciante”, un guasto può costituire una “non conformità”, solo se non dipende dal logorio del veicolo dovuto al suo “normale” uso, rispetto alla percorrenza e ad altre caratteristiche, a condizione però che il Consumatore abbia avuto sufficienti informazioni prima dell’acquisto. per potersi ragionevolmente aspettare quello specifico evento.
 Il concetto di “conformità” abbraccia l’insieme del veicolo e della sua rispondenza o meno al “contratto” ed all’ uso per il quale lo stesso è stato acquistato; vediamo una lista dei più comuni difetti di conformità, cioè “sorprese” che non potevate prevedere. prima dell’acquisto, con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, in assenza di specifiche informazioni:
 q Irregolarità nei documenti (occorrono duplicati)
 q Immatricolazione irregolare (esempio immatricolazione autocarro, per un veicolo destinato ad usi famigliari)
 q Indisponibilità libretto uso e manutenzione, non comunicata prima della vendita
 q Mancata effettuazione tagliandi o mancata documentazione dei medesimi.
 q Pneumatici deformati
 q Modifiche alle centraline e/o parti meccaniche per l’incremento di potenza.
 q Interventi di manutenzione ordinaria prima della scadenza del tagliando:
 Ø Pasticche / Dischi, da sostituire a percorrenza ravvicinata,
 Ø Ammortizzatori da sostituire a percorrenza ravvicinata.
 q Frizione che “slitta”, dopo una percorrenza limitata dopo l’acquisto.
 q Servosterzo rumoroso
 q Cambio con difetti nell’azionamento (innesti duri, grattate, rumorosità).
 q Batteria che non tiene la carica
 q Gomme o cerchi di misura non ammessa dal libretto
 q Gomma di scorta non installabile sui mozzi (sostituite ruote lamiera con cerchi in lega con cambiamento dei mozzi)
 q Mancanza o non funzionalità del martinetto o della chiave per smontaggio gomme, o chiave antifurto per bulloni in lega.
 q Mancanza di altri attrezzi secondari originali.
 q Numero di precedenti proprietari maggiore del dichiarato.
 q Mancato collaudo, impianto a gas.
 q Mancato collaudo gancio di traino.
 q Impianto aria condizionata con freon non ecologico.
 q Serrature diverse
 q Indisponibilità chiave Master o equivalente per duplicazione chiavi per auto con immobilizer.
 q Indisponibilità chiave esclusione suoneria antifurto
 q Tappezzeria usurata in aree non immediatamente visibili.
 q Riparazioni carrozzeria, scadenti, disallineamento battute cofani e portiere.
 q Guarnizioni portiere /cofani difettose.
 q Funzionamento difettoso impianti ausiliari (radio, antenna elettrica, diffusori, climatizzatore)
 q CD navigatore satellitare non aggiornato
 q Lettore di CD non compatibile con CD masterizzati
 q Difetti impianto elettrico
 q Fari / catadiottri da sostituire
 q difetti spie strumentazione
 q Spegnimento artificiale di spie di avaria (tipicamente airbag), con aggiunta di elementi quali resistenze e simili.
 q Mancata revisione, se scaduta al momento della consegna
 q Bocciatura alla revisione entro il periodo di Garanzia.
 q Corrosione / danneggiamenti alle parti strutturali del veicolo
 q Stato d’usura motore, organi trasmissione non compatibile con chilometraggio dichiarato (tipicamente entro il termine della garanzia legale é necessario, un intervento importante per guasto attribuito a usura di un sottosistema ad una percorrenza dichiarata non coerente col normale funzionamento). Il Consumatore ha diritto all’eliminazione del difetto e diventa legittimo l’intervento, a cura e spese del Venditore, anche se dovuto a usura, a causa della non conformità della percorrenza effettiva rispetto a quella contrattuale.
 Che cosa è cambiato per voi, come consumatori?
 In buona sostanza il Venditore non può più disinteressarsi dei difetti emersi dopo la vendita, assumendo che siano di competenza di altri (Costruttore, Importatore, Officina, Gestore di garanzia, ecc).
 Se non specificato altrimenti e sottoscritto dal Consumatore per i veicoli usati, la Garanzia Legale si applica per 24 mesi dalla data di consegna, In ogni caso la garanzia legale per veicoli usati non può essere inferiore a 12 mesi.
 Lo steso vale per le riparazioni, garantite dall’Officina, indipendentemente se autorizzata dalla Casa o indipendente, per 24 mesi dalla riconsegna del veicolo.
 Attenzione quindi: non è vero che la garanzia dell’usato è automaticamente di 12 mesi, ed un limite inferiore ai 24 mesi di legge deve essere esplicitamente negoziato ed accettato dal Consumatore.
 La Garanzia Legale è insita nella compravendita, e non può essere rinunciata. Eventuali clausole che limitino i diritti del Consumatore rispetto alla legge sono semplicemente nulle, anche se sottoscritte dal Consumatore.
 Un veicolo è usato quando ha percorso oltre 6.000 Km ed è stato immatricolato da oltre 6 mesi.

Vendite per procura / conto terzi.
 Qualora la vendita sia conclusa nei locali del venditore, con la vettura in carico al Salone ed il prezzo negoziato dal Venditore, la vendita agli effetti di legge si intende effettuata dal Venditore, anche se la firma sull’atto di vendita (CdP) avviene per procura a vendere. Ai fini della responsabilità del Venditore, non è rilevante la proprietà del bene compravenduto, ma esclusivamente la conclusione di un contratto tra il Professionista e il Consumatore.
 Ma cosa vuol dire Usato Garantito?
 La dizione Usato Garantito significa che, a integrazione della Garanzia Legale, il Venditore si assume la responsabilità di eventuali rotture improvvise ed accidentali, purché il veicolo sia stato usato correttamente.
 La legge definisce oggi questa forma di Garanzia come Garanzia Convenzionale; se data dal Venditore, si definisce Garanzia Convenzionale Ulteriore (G.C.U) e non può essere fatta pagare a parte al Consumatore.
 Questo servizio potrebbe anche essere offerto da terzi, come un Gestore di garanzia od una rete di Officine, ed in questo caso è oggetto di un contratto separato dalla vendita dell’auto, tra il Consumatore ed il terzo che offre il servizio.
 In nessun caso, tuttavia, una Garanzia Convenzionale, Ulteriore o no, può limitare i diritti del Consumatore in termini di Garanzia Legale.
 La G.C.U. può essere concessa o meno, ma se viene concessa deve essere gestita in accordo con la legge.
 La G.C.U. è certo un ottimo servizio al Consumatore, ma attenti a comprenderne esattamente i limiti e il campo di effettiva applicazione, perché la G.C.U. può presentare limitazioni della copertura, legittime purché esplicite prima della vendita, in forma per voi comprensibile.
 Cosa mi deve dare il Venditore?
 La compravendita dovrebbe basarsi su di un contratto scritto, che specifichi i termini temporali di scadenza della Garanzia Legale (da 12 mesi in su per l’usato).
 La garanzia legale non ha bisogno di alcuna documentazione specifica, ma è connaturata al fatto che c’è stata una vendita tra un professionista e un privato Consumatore.
 Le linee Guida per l’applicazione del Codice del Civile al mercato dell’auto, pubblicate da UNC, prevedono, come base di riferimento per il Contratto, quanto segue:
 q Proposta di vendita, con:
 ü i dati identificativi del veicolo, del Venditore e del compratore
 ü Il prezzo del veicolo, con l’esplicitazione di ogni voce che lo compone:
 ü Prezzo del veicolo, riferito ad una fonte verificabile (Infocar quattroruote, Eurotax, ecc)
 ü In aumento:
 Ø Trascrizione al PRA, e oneri fiscali applicabili
 Ø Eventuale Garanzia Convenzionale di terzi.
 Ø Accessori migliorie e impianti after market concordati con l’acquirente.
 Ø Stato del veicolo, rispetto a criteri fissati dalla fonte di riferimento per la valutazione.
 ü In detrazione:
 Ø Equipaggiamenti che sebbene fisicamente disponibili, sono esplicitamente esclusi dalla vendita.
 ü Termini e mezzi di pagamento
 ü Luogo e data di consegna
 q Condizioni generali, con l’indicazione dei termini di Garanzia.
 q Dichiarazione di Conformità del veicolo, con gli elementi significativi ai fini della circolazione del veicolo, ed a quelli relativi alla necessità di interventi di manutenzione / riparazione, ragionevolmente prevedibili dalla Diligenza professionale del Venditore, in base alle caratteristiche del veicolo. Chi applica le linee guida di UNC, applicando lo standard Auto Futura UNC-DOC-01, dichiara gli eventi di manutenzione straordinaria ragionevolmente prevedibili nell’arco del periodo di Garanzia, che originano un Indice di Uso Pregresso (IUP) per indicare il livello assoluto di qualità dell’esemplare rispetto a 100 (livello di difetti zero, durante il periodo di garanzia), per la percorrenza prevista.
 Questa metodologia consente di rispettare il diritto del Consumatore a un acquisto consapevole, che nel caso dei veicoli usati significa essenzialmente poter valutare seriamente il costo delle riparazioni probabilmente necessarie, anche durante il periodo di garanzia legale, a causa dell’uso pregresso.
 La metodologia consente al Professionista di evidenziare la differenza oggettiva di valore tra un mezzo venduto nelle condizioni in cui si trova ed uno sottoposto a scrupolosa manutenzione in passato e accurata verifica e ripristino di aree critiche prima della vendita.
 I prezzi di riferimento sono da considerarsi applicabili a veicoli con IUP pari a 79, che riflette le obiettive e naturali necessità di interventi dopo l’acquisto per veicoli utilizzati con normale diligenza, in base alla percorrenza dichiarata.
 Il prezzo di riferimento, secondo le linee guida, possono crescere di due punti percentuali per ogni due punti oltre la soglia di 79, mentre devono diminuire di un punto percentuale per ogni punto al di sotto di tle soglia.
 Lo stesso veicolo potrebbe quindi giustificare il 15% in più del prezzo di riferimento, se il Professionista, intervenendo sugli interventi che lo standard AF dichiara critici, in base alla storia pregressa del veicolo, porta il livello oggettivo di IUP pari a 100; al contrario, un veicolo con IUP pari a 60, per manutenzione trascurata e/o eccessiva percorrenza può essere offerto senza alcun miglioramento, ma il prezzo di riferimento dovrà essere diminuito del 19%.
 q Dichiarazione di Garanzia, conforme alle prescrizioni del Codice del Consumo, (art. 133):
 ü Durata, che può essere diversa da quella della Garanzia Legale.
 ü Sottosistemi coperti, non componenti genericamente definiti e incorporati in sottosistemi complessi.
 ü I rimedi previsti; è corretto prevedere la sola riparazione, ma deve essere specificato.
 ü Criterio di partecipazione alla spesa, quando l’intervento di ripristino comporta il rinnovamento dell’intero ciclo di vita previsto, ad esempio, dallo standard Auto Futura (UNC DOC 01)
 ü Tempo congruo di riparazione
 ü Come e a chi presentare reclamo in caso di necessità.
 ü Documentazione prescritta per la manutenzione ordinaria se non eseguita dal Professionista o Officina concordata con l’acquirente al momento della vendita.
 q Verbale di consegna;deve riportare:
 ü Tutti gli equipaggiamenti che concorrono a formare il prezzo di vendita. Eventuali equipaggiamenti, ad esempio il navigatore, possono essere esclusi dalla lista, ma il relativo valore deve essere esplicitamente dedotto dal prezzo, come indicato nel paragrafo “Proposta di vendita”.
ü L’attestazione di verifica funzionale di ogni equipaggiamento identificato, eseguita congiuntamente dalle parti al momento della consegna.
 ü La verifica dei documenti consegnati insieme al veicolo.
 ü Ogni accordo o impegno reciproco per interventi o adempimenti dopo la consegna, come ritocchi di carrozzeria, riparazioni alla tappezzeria, montaggio di impianti after market, interventi sugli pneumatici, eccetera.
 In buona sostanza chi aderisce volontariamente alla norma UNC DOC 01, è iscritto allo specifico albo di UNC, e vi garantisce la piena applicazione del Codice del Consumo, e sarà davvero difficile che abbiate motivo di contenzioso nei suoi riguardi dopo l’acquisto; tuttavia, qualora tale contenzioso ci fosse, potrete contare sulle procedure di conciliazione, gratuite, gestite da UNC.
 Ma come mi devo comportare?
 Vediamo una breve guida di come comportarsi per la concreta tutela dei Vostri diritti riconosciuti dalla legge, se non vi rivolgete a un Professionista iscritto all’albo UNC.
 Durante la trattativa
 Fate in modo di avere sempre una terza parte presente durante i colloqui col venditore.
 PRIMA di versare qualsiasi cifra a titolo di acconto, attenetevi a quanto segue:
 Specificate bene che uso intendete fare del veicolo; ad esempio:
 q Tratti fuoristrada abituali.
 q Strade di montagna innevate d’inverno
 q Il numero massimo di passeggeri che può capitarvi di trasportare.
 q Necessità di trasporto carrelli appendici
 q Percorsi autostradali a velocità sostenuta
 q Percorsi prevalentemente urbani.
 q Trasporto di materiale ingombrante o pesante.
 q Quanti Km / anno stimate di percorrere.
 Definite poi con chiarezza prezzi e termini della transazione, gli eventuali lavori di ripristino a cura del venditore e il contenuto della Garanzia Convenzionale Ulteriore, che è preferibile che ci sia.
 La trattativa di norma si conclude con una stretta di mano e la richiesta del Venditore di un anticipo; non è scorretto, ma pretendete che sia usata in ogni documento la dizione “caparra confirmatoria” come in effetti è.
 La forma più corretta comunque è chiedervi l’anticipo alla firma del contratto, che costituisce quietanza della caparra stessa.
 Sarete così certi che se il contratto non si potesse poi concludere per inadempienza del Venditore, avrete pieno diritto al rimborso del doppio di quanto versato.
 Al contratto
 Finita la trattativa, siete tutti d’accordo e potete passare a procedere con l’acquisto; il paradosso è che meno il professionista mette per iscritto, più si mette nelle vostre mani.
 Cercate comunque di avere un contratto sulla traccia prevista dalle linee guida UNC; una buona idea è mettere per iscritto le aspettative da voi maturate, sulla base di quanto vi è stato detto durante la trattativa, e farla avere, via fax al Venditore PRIMA di firmare l’accettazione della proposta e versare la caparra.
 Così, se il Venditore non si preoccupa di puntualizzare, le vostre esplicite aspettative diventano automaticamente impegnative per il Venditore, anche sotto il profilo della Garanzia Legale.
 Al pagamento del saldo
 Quando vi è richiesto il saldo, non pagate se non a fronte di una fattura, che indica il numero di telaio del veicolo che avete acquistato.
 Se non già contenuto nelle condizioni di vendita, o in altre parti del contratto, esigete una dichiarazione scritta che il veicolo è libero da ogni gravame, ipoteche e simili, e che ogni adempimento fiscale relativo al veicolo è stato puntualmente assolto, e quindi se foste coinvolti in una disputa fiscale, il contratto sarà automaticamente risolto.
 Solo questo accorgimento vi garantisce che qualsiasi cosa accada al Venditore, non vi troverete senza soldi e senza macchina.
 Alla Consegna
 Al momento del ritiro del veicolo, qualora non fosse disponibile il libretto di uso e manutenzione, chiedete lo schema di manutenzione della casa per lo specifico modello.
 Insistete perché vi sia data la Garanzia Convenzionale Ulteriore, che non può essere fatta pagare in quanto tale.
 Verificate attentamente il contenuto della G.C.U. in termini di servizi e parti coperte; se avete dubbi, richiedete un chiarimento scritto.
 In particolare sono illegittime, poiché vessatorie, clausole che limitino il diritto dell’acquirente, quali, ad esempio:
 q Tagliandi, o intervalli di cambio del lubrificante, a percorrenze minori di quelle prescritte dal Costruttore.
 q Obbligo di utilizzare officine autorizzate per la manutenzione ordinaria,, senza riferimento al Reg. Europeo 461/2010 (manutenzione conforme alle prescrizioni della Casa).E’ invece legittimo che il venditore prescriva che la riparazione, in caso di guasti, sia effettuata da Officine da lui indicate; nel caso che preferiate far eseguire la riparazione altrove, il Venditore ha comunque il diritto di riconoscere il costo che avrebbe sostenuto con Officine con lui convenzionate, e comunque di esaminare il difetto PRIMA della riparazione.
 Verificate poi attentamente il veicolo, soprattutto per le dotazioni di bordo; in particolare:
 q Martinetto, ruota di scorta ed attrezzi.
 q Autoradio, lettore CD singolo e multiplo, navigatore, antifurto
 q Stato degli interni e della tappezzeria.
 q Stato della carrozzeria e verniciatura
 Chiedete un documento scritto sulla conformità del veicolo rispetto al contratto e sulla durata della Garanzia, che deve essere quella riportata in contratto, e che non può essere inferiore a 12 mesi per l’usato; Attenti a chi vi propone uno stato d’uso convenzionale, con una lunga lista di punti di verifica e valutazioni di merito o percentuali; hanno il solo scopo di potervi dire al momento del bisogno “è normale, te l’avevamo detto”; quello che vi interessa è capire se avrete problemi o no, e se esistono aree critiche che potrebbero richiedere interventi nell’immediato futuro.
 IN ALTRE PAROLE DOVETE POTER VALUTARE SE IL PREZZO CHE STATE PAGANDO E’ CONGRUO RISPETTO AI COSTI DI MANUTENZIONE CHE DOVRETE ACCOLLARVI, IN RAGIONE DELL’USO PREGRESSO.
 In mancanza di documentazione specifica, come la Dichiarazione di conformità sopra descritta, è importante che il Venditore vi dichiari, per iscritto, o in presenza di testimoni, che la vettura non necessita di interventi particolari, la percorrenza alla quale dovrà essere effettuato il prossimo tagliando, la percorrenza residua stimata del treno di pneumatici, e se il veicolo è in condizioni da superare la revisione periodica.
 Pretendete per iscritto la dichiarazione della percorrenza del veicolo al momento della consegna (potrebbe non coincidere con quella segnata sul contachilometri).
 Assicuratevi che il Venditore vi abbia dichiarato, possibilmente per iscritto cosa intende per corretto uso del Veicolo. Il vostro dovere in questo rispetto si riassume in:
 q Far eseguire la manutenzione ordinaria alle scadenze previste dal Costruttore, in Km o comunque nell’intervallo temporale minimo, di solito un anno, e cinque anni per la cinghia di distribuzione; la manutenzione ordinaria DEVE essere eseguita secondo le prescrizioni della casa, in termini di qualità dei materiali e ispezioni prescritte.
 o Officine: il Regolamento Europeo vi permette di far eseguire la manutenzione nell’Officina che preferite, senza rischi per la garanzia, purché la stessa abbia le attrezzature e le informazioni necessarie per certificare la conformità alle prescrizioni della Casa
 Ø Materiali: si intendono filtri, lubrificante e qualsiasi parte che debba essere sostituita in seguito alle ispezioni prescritte; secondo le definizioni del regolamento europeo 461/2010 possono essere:
 o Della Casa: sono i ricambi contrassegnati da un codice del Costruttore del veicolo, e forniti in confezione col marchio della Casa.
 o Originali: sono i ricambi costruiti da un fornitore di primo equipaggiamento del Costruttore del veicolo, contrassegnati da un codice del fornitore del ricambio in una confezione col marchio del produttore del ricambio. Ad esempio pasticche dei freni prodotti da Brembo, possono essere della Casa o originali, a secondo del codice e della confezione.
 o Qualità equivalente: sono i ricambi forniti da produttori indipendenti, che devono garantire la rispondenza del ricambio alle specifiche del Costruttore applicabili.
 q Non sovraccaricare il veicolo rispetto alle indicazioni del costruttore.
 q Non elaborare il veicolo nell’intento di ottenere maggiori prestazioni.
 q Non modificate il veicolo, con impianti after market (impianti GPL, antifurto sofisticati, e simili) senza previa notifica e autorizzazione del Venditore; non è un fatto tecnico, ma contrattuale; se modificate il veicolo non potete invocare la conformità, perché con la modifica voi stessi avete alterato la conformità del veicolo rispetto al contratto.
 q Evitare il fuori giri: Nei motori con controllo elettronico, la famigerata centralina, il fuori giri é memorizzato nella centralina stessa e eventuali guasti sono facilmente riconducibili alla circostanza
 q Prestare attenzione alle spie e segnali di allarme: le conseguenze del mancato arresto in caso di accensione della spia di sovratemperatura motore o insufficiente pressione nel circuito di lubrificazione possono essere molto gravi.
 q Non adibire il veicolo a usi diversi da quello riportato nella carta di circolazione: niente gare, percorsi fuori strada con veicoli non attrezzati, servizio pubblico, trasporto di feriti, ad eccezione naturalmente di occasionale soccorso a vittime di traumi.
 q Revisione periodica: va eseguita entro la scadenza, senza tolleranze.
 Ricordate che il blocco del veicolo per disposizione dell’autorità di Polizia NON interrompe i termini di garanzia, che scadrà comunque al termine del periodo contrattuale.
 Conservate poi con cura tutti i documenti.