Un tribunale tedesco si è rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea al fine di vedersi chiarire il concetto di “tariffa base” in materia di assistenza post vendita ai consumatori.
La direttiva 2011/83/UE infatti prevede che qualora un professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dai consumatori, questi non siano tenuti a pagare più della tariffa di base per le chiamate effettuate verso questa linea, senza però chiarire cosa si intenda nello specifico. L ’articolo 21 della citata direttiva, rubricato “Comunicazione telefonica”, così recita: “Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.”
Con questo rinvio pregiudiziale (consentito ai giudici degli Stati membri nell’ambito di una controversia della quale sono investiti per interpretare il diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione) la Corte non risolve la controversia nazionale perché spetta comunque al giudice nazionale risolvere la causa, tenendo però presente quanto deciso a livello europeo. L’interpretazione fornita infatti diviene vincolante per tutti gli stati membri.
Nel caso in oggetto la Corte, con una sentenza resa nota il 2 marzo 2017, precisa che per “tariffa di base” si intende il “costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata verso una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard.” Secondo la Corte, la nozione di «tariffa di base» indica, nel linguaggio corrente, infatti il costo di una chiamata standard, tanto più che proprio la finalità della direttiva è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Infatti, se i professionisti fossero autorizzati a fatturare tariffe superiori a quella di una comunicazione standard, i consumatori potrebbero essere dissuasi dall’utilizzare la linea telefonica di assistenza per ottenere informazioni relative al contratto o far valere i loro diritti riguardo, in particolare, alla garanzia o al recesso.
Viene dunque ribadito un principio applicabile in tutti gli ambiti dei rapporti bussiness to consumer: il costo di una chiamata verso un numero telefonico per l’accesso a un servizio di assistenza post vendita non deve eccedere quello di una chiamata standard. La nozione di «tariffa di base», di cui all’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, infatti dev’essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza.
Avv. Raffaella Grisafi