L’assicurazione risponde del fatto illecito commesso dai propri agenti e sub-agenti anche se non si tratta di promotori finanziari e la materia non è disciplinata dal TUF: un’altra vittoria di Konsumer in favore di un consumatore
Avv. Giovanni Franchi (Konsumer): “Una sentenza importantissima, poiché le compagnie di assicurazione, allo stesso modo degli gli istituti di credito, non possono sottrarsi alla responsabilità per gli illeciti commessi dai propri agenti e sub-agenti”.
Importantissima decisione della Corte d’appello di Bologna, la quale con sentenza in data 20 settembre 2022 ne ha riformato una del Tribunale di Parma, che aveva respinto la domanda, e ha condannato Generali Italia s.p.a. a rifondere a un risparmiatore i due terzi del capitale investito, oltre alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
Il caso in questione è quello di un consumatore che era stato convinto da un sub-agente di Ina Assitalia s.p.a., oggi Generali Italia s.p.a., a effettuare investimenti in polizze assicurative a premio unico con capitale rivalutabile per la complessiva somma di €. 99.650,00.
È poi accaduto che il sub-agente, sfruttando la circostanza che gli assegni fossero intestati direttamente a lui, si sia portato via tutto, rendendo necessario l’avvio della mediazione obbligatoria e, dopo la stessa, di un’azione civile davanti al Tribunale di Parma.
Quest’ultimo aveva, peraltro, respinto la domanda, ritenendo inapplicabile il Testo Unico Finanziario, invocato dalla difesa dell’attore, versandosi al cospetto – a dire di quel giudice – di contratti assicurativi privi di contenuto finanziario. Ed aveva, di conseguenza, condannato il consumatore al pagamento delle spese processuali, liquidate in un importo elevatissimo.
È stato, allora, proposto appello e il giudice del gravame ha riformato la sentenza, ravvisando un indubitabile obbligo risarcitorio del sub-agente e, di conseguenza della compagnia, non ai sensi dell’art. 31 TUF, ma dell’art. 2049 c.c., il quale prevede la responsabilità di padroni e committenti per l’illecito commesso dai domestici e commessi. È stato altresì ravvisato un concorso di colpa del danneggiato, per avere egli intestato gli assegni direttamente al sub-agente, e per questo vi è stata condanna al ristoro dei due terzi, oltre interessi e rivalutazione monetaria così da arrivare a € 76.230,69.
“Si tratta di una sentenza importantissima, che, a dispetto di quanto affermato dal Tribunale, estende di fatto, per il tramite del richiamo ad una norma del codice civile, i principi del Testo Unico Finanziario anche ai contratti assicurativi” – Commenta soddisfatto l’Avvocato Franchi – Secondo il suo parare “vi è ormai un orientamento giurisprudenziale per il quale gli istituti di credito e le assicurazioni non possono sottrarsi alla responsabilità per gli illeciti commessi da soggetti ai quali hanno affidato l’incarico di reperire clienti per la loro attività, anche se è altresì necessario che questi ultimi prestino attenzione e non consegnino denaro senza ricevute intestate alla banca o alla compagnia”.