Parere legale sull’archiviazione a pagamento degli scontrini da parte di un merchant

Servizio di archiviazione dello scontrino da parte del Merchant

Trattando della archiviazione dello scontrino, occorre anticipare che esso è solo una delle prove d’acquisto utilizzabili e non può essere presentata come l’unica, ma solo come una di quelle possibili, è opportuno sia effettuata da un soggetto terzo, che agisca evidentemente e per statuto a favore del Consumatore.

Nella pratica consolidata, lo scontrino è riconosciuto a tutti gli effetti quale prova di acquisto per far valere la garanzia legale. Questo riconoscimento proviene anche dalle Associazioni dei Consumatori che confermano l’importanza della conservazione dello scontrino laddove il Consumatore dovesse denunciare l’eventuale presenza di un difetto di conformità durante il periodo della garanzia legale. Tuttavia, la mancanza di un espresso richiamo normativo alla necessità dello scontrino ci permette di affermare che anche le altre prove di acquisto, che dimostrino l’effettiva vendita del prodotto, che poi si rivelerà difettoso, tra Merchant e Consumatore, hanno valore ai fini della Garanzia legale di conformità.

Tutto ciò premesso, se un merchant vendesse il servizio di archiviazione dello scontrino dichiarando che quest’ultimo è l’unico documento ad avere valore ai fini della garanzia legale e dunque, utilizzando un’informazione potenzialmente ingannevole per spingere il consumatore ad acquistare tale servizio, il comportamento del merchant potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta ex art. 21 e ss. D. Lgs. 206/2005 (che ovviamente sarà l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, in caso di denuncia, a dover valutare).

 

Necessità di terzietà del fornitore del servizio

Il Merchant che vende un bene al Consumatore è obbligato per legge a fornire la Garanzia legale e per motivi fiscali a conservare egli stesso copia dello scontrino, sia per motivi interni, sia a garanzia del Consumatore.

E’ evidente che la caratteristica che rende credibile e affidabile un servizio digitale di archiviazione dello scontrino è proprio la condizione di Parte Terza fornitrice di servizi, che la struttura che lo propone deve rivestire nell’ambito dell’azione della vendita e della gestione degli interessi del Consumatore alla correttezza dei servizi post vendita. Perciò l’essenza del servizio è proprio quella di provenire da un soggetto terzo in grado di assicurare una serie di servizi al Consumatore e di fornire al Merchant un’immagine pubblica di correttezza relazionale nel suo rapporto col Cliente-Consumatore.

I servizi di questo tipo, valutazioni, certificazioni, asseverazioni e ad esempio estensioni di garanzia, non a caso sono forniti esclusivamente da terze parti.

Il Merchant che volesse fornire un servizio di archiviazione dello scontrino su un proprio spazio cloud a disposizione del Cliente, si assumerebbe il consistente rischio di incorrere in un palese conflitto di interessi, vendendo, oppure fornendo gratuitamente un servizio, che già per legge deve fornire, ma non fornendo la parte di Controllo e Valutazione e Informazione che lo rendono un servizio utile e credibile, perché indipendente.

Qualora poi il Merchant facesse intendere che questo servizio serve per far funzionare bene la garanzia, oltre a fornire opzionalmente un servizio che è obbligo di legge, si metterebbe nella condizione di controllore del controllato, cioè il Merchant che controlla e assicura se stesso per l’operato nei confronti del Consumatore. Questa condizione appare denunciabile all’Autorità giudiziaria, oltre che all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La denuncia di parte potrebbe avere ad oggetto il comportamento contrario alla Legge n. 215/2004,  rispetto alla quale potrebbe configurarsi anche la fattispecie indicata all’art. 4, cioè l’Abuso di posizione dominante

L’archiviazione dei documenti di vendita, a partire dallo scontrino, da parte di un soggetto terzo, ha una sua importante funzione commerciale proprio perché fornisce al Consumatore informazioni e strumenti per ottenere la corretta applicazione della garanzia da parte del Merchant, informazioni e strumenti che all’occorrenza possono essere usati anche contro il Merchant e questa condizione  ne fa un servizio utile, legale e la cui funzionalità è facilmente comprensibile da parte del Consumatore, che invece giustamente potrebbe sospettare se lo stesso soggetto assicurasse il controllo sulle migliori condizioni applicative possibili di un servizio da lui stesso fornito. Insomma controllore e controllato sarebbero la stessa entità e avrebbero ovviamente interessi coincidenti  che potrebbero essere anche contrari a quelli del Consumatore a vantaggio di cui il controllante dovrebbe agire.

Oltre a questo palese conflitto di interessi, si può anche sottolineare che confondere volontariamente un servizio già esistente e conosciuto dal pubblico, con un servizio di parte presentato come alternativo, ma fornito dal soggetto obbligato alla garanzia, potrebbe configurare una turbativa delle condizioni di vendita per come stabilite dal Codice del Consumo e anche una possibile Concorrenza sleale.

 

In collaborazione con l’Ufficio Legale di Garanteasy