Punita ancora con una condanna l’arroganza di UNICUSANO Neanche un’università può ignorare i diritti dei consumatori

Allo Studente che vuole rinunciare agli studi non si possono chiedere le rette universitarie ad oltranza, dopo una rinuncia agli studi, attraverso una serie di condizioni contrattuali riconosciute vessatorie già nel 2019 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su nostro esposto.

Malgrado la sanzione di 250mila euro comminata dall’Autorità, che nell’applicazione di queste clausole riconosceva una pratica commerciale scorretta, Unicusano ricorreva al TAR del Lazio per ottenerne l’annullamento. Il TAR rigettava quanto dedotto dalle memorie dal collegio difensivo di Unicusano e ne confermava la sanzione. Non contenta, Unicusano, produceva ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, anche in questo caso nel 2023 il Consiglio di Stato confermava quanto stabilito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e successivamente dal TAR del Lazio.

Unicusano, non convinta ancora delle ragioni dello studente, produceva un decreto ingiuntivo a carico dello stesso per la somma di 2.069 euro. Lo studente, assistito dall’Avv. Maria Antonietta Cenciarelli, del centro giuridico di Konsumer Italia, impugnava l’atto per ottenere l’annullamento dello stesso. Tra le memorie difensive di Unicusano, che riteneva ingiustificato il mancato pagamento delle rette, vi era la pretesa dell’inoperabilità del Codice del Consumo nell’ambito Universitario, in cui lo studente non poteva essere considerato consumatore come, la stessa università, non poteva essere equiparata ad attività commerciale ed a supporto di tali loro indicazioni omettevano di proporre il giudizio presso il foro di competenza del consumatore scegliendo quello della sede legale dell’università.

Il giudice di Pace di SARNO ammetteva immediatamente il difetto di territorialità rinviando il giudizio presso il tribunale di IVREA, territorialmente competente quale domicilio del consumatore, riassunto il caso ed acclarata l’operabilità del codice del consumo condannava UNICUSANO alle spese di giudizio, ad una somma rilevante quale risarcimento per lo studente oltre all’annullamento del decreto ingiuntivo e pagamento di 2.500 euro alla cassa ammende.

Viene così a concludersi una vicenda che avrebbe potuto avere ben altri sbocchi se UNICUSANO non si fosse dimostrata così arrogante e persecutoria nei confronti dello studente nostro iscritto, nella stessa sentenza si legge: ” Inoltre, considerato che questa ha radicato e proseguito il giudizio nonostante l’infondatezza delle sue difese risultasse in modo evidente dalla documentazione in sua disponibilità (ed in particolare del provvedimento sanzionatorio AGCM del 20.12.19 e correlate sentenze T.A.R. Lazio 11999/21 nonché del Consiglio di Stato n. 4498/23), così che la sua condotta appare connotata da malafede e/o colpa grave…….”. L’intera vicenda faccia riflettere le tante università private che pongono in essere contratti contenenti clausole vessatorie pretendendo rette non dovute da studenti che rinunciano agli studi, il Codice del Consumo è una legge dello Stato e va rispettata dal professionista sia che sia un piccolo commerciante, sia che sia una grande università.

Ora si apre una stagione di ricorsi dei tanti studenti che si sono rivolti a Konsumer Italia, siamo pronti a trattare se si vuol far prevalere la ragione, dandoci regole condivise che non penalizzino nessuno, ma se le università non vorranno far esercizio di ragionevolezza siamo altrettanto pronti a rinnovare gli esposti all’AGCM ed a intraprendere la strada giudiziaria.

Ufficio Stampa Konsumer Italia