PORTABILITA’ DEL CONTO CORRENTE
Spostare il conto corrente in altra banca? Non è un’impresa epica, è un diritto!
Il consumatore in banca? È pieno di diritti! A cominciare dal poter liberamente cambiare banca qualora le condizioni del proprio conto corrente non lo soddisfino più o, magari, è venuto a conoscenza di un altro prodotto più conveniente. In questo caso si parla di diritto alla “portabilità”?
Cominciamo con il precisare che con il termine “portabilità” si intende il diritto riconosciuto al consumatore, previsto dalle disposizioni del Testo Unico Bancario (T.U.B.) riguardante la procedura agevolata per il trasferimento dei servizi di pagamento su richiesta del consumatore medesimo. Non si tratta di una novità legislativa perché in realtà le norme inserite nel TUB nel 2017 riprendono in gran parte quelle già previste dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3,convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Ma quale è l’obiettivo della norma? In sostanza tale normativa ha lo scopo di garantire il diritto del consumatore ad ottenere entro termini predefiniti il trasferimento di tutti o di alcuni dei servizi di pagamento ricorrenti da un conto corrente di pagamento ad un altro, e quindi da un istituto bancario ad un altro, prevedendo che per il servizio di trasferimento non possano essere addebitate spese al consumatore da parte dell’operatore. Tradotto in termini più semplici: cambiare banca “spostando” il conto corrente non solo è possibile ma deve avvenire velocemente e senza costi!
A tal proposito è utile specificare che per conto di pagamento si intende il conto corrente bancario, il conto corrente postale e qualsiasi prodotto che consente di effettuare le operazioni di pagamento fondamentali (versamento di fondi, prelievo di contanti, esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento, utilizzo di carte di pagamento). Per operatore invece si intendono tutti i soggetti autorizzati a offrire un conto di pagamento: banche, Poste Italiane (Bancoposta), istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica i quali, ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies del TUB, devono mettere a disposizione dei consumatori, a titolo gratuito, informazioni riguardanti il servizio di trasferimento che devono essere semplici e chiare, oltre a fornire loro tutte le indicazioni per ottenere un efficiente trasferimento dei servizi di pagamento.
Pertanto il consumatore, e cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, potrà chiedere la portabilità verso un conto già esistente presso un altro operatore o verso un nuovo conto da aprire, sempre presso un altro operatore; se il nuovo conto è presso lo stesso operatore o presso un operatore situato in un Paese diverso dall’Italia, il trasferimento dei servizi di pagamento e del saldo dal vecchio conto non rientra nella procedura della portabilità, pur restando sempre possibile.
Attenzione. Si noti che la portabilità non consiste nel portare il “vecchio” conto, con le sue coordinate identificative (IBAN), ma nel trasferire i servizi di pagamento e il saldo su un diverso conto che avrà, ovviamente, diverse coordinate, ferma restando la possibilità di chiudere il vecchio conto.
La portabilità è prevista anche se il conto ha un saldo negativo, oppure se vi è un mutuo, un finanziamento o se ci sono servizi accessori collegati al rapporto di conto corrente, come ad esempio una polizza assicurativa.
Come fare? È semplice, contattaci e ti daremo tutte le informazioni necessarie.
E se hai già provato a trasferire il conto e non ci sei riuscito perché la banca ti ha ostacolato? Potresti avere diritto ad un indennizzo!
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