Trasporto su autobus, finalmente riconosciuti i diritti dei passeggeri

A quasi quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento UE n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, e dopo una lettera di messa in mora inviata dalla Commissione, finalmente il Governo ha pubblicato il Decreto Legislativo 4 novembre 2014 n. 169, che definisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.


Disposizioni di fondamentale importanza per il consumatore che usufruisce del mezzo pubblico: «Il passeggero che viaggia in autobus è la parte debole del sistema dei trasporti – commenta il Presidente di Konsumer Italia Fabrizio Premuti ? perciò gli deve essere garantito un livello di protezione che sia standardizzato per tutti i cittadini che si muovono in ogni singolo Paese europeo.

Dare attuazione al Regolamento UE significa tutelare i cittadini italiani che si scontrano quotidianamente con i disservizi del trasporto pubblico: dai ritardi e le cancellazioni delle corse ai diritti dei passeggeri in caso di incidenti sul bus, all’assistenza nei confronti delle persone disabili». Non solo, il provvedimento riguarda anche la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami e le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.

Con l’attuale Decreto, l’Italia “stabilisce il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del Regolamento (in attuazione dell’Art. 31) e adotta tutte le misure necessarie per garantirne l’effettiva applicazione”, di cui saranno responsabili “uno o più organismi nuovi o esistenti” designati da “ogni Stato membro” (Art. 28).

Ad esempio, nei casi in cui “il vettore non sia in grado di offrire immediatamente al passeggero la scelta tra continuazione, reinstradamento o rimborso (laddove vi siano cancellazione, ritardo alla partenza superiore a 120 minuti e accettazione di un numero di prenotazioni superiori a quelle disponibili)”, sono previste sanzioni “da 1.500 a 15.000 euro per ogni singolo evento (art. 13), e l’obbligo di rimborso integrale al passeggero, entro un mese dalla richiesta, del prezzo del biglietto e la corresponsione di un ulteriore 50% del prezzo” (Art. 19, par. 2). Konsumer Italia ed ACU auspicano dunque che tale provvedimento possa una volta per tutte creare un sistema di tutela universale dei diritti, in grado di dare risposta certa e nei tempi previsti alle aspettative dell’utenza, che da ora può pretendere anche di essere “informata quanto prima, anche a mobilità ridotta, delle cancellazioni e dei ritardi, comunque entro 30 minuti dalla partenza prevista e comunicando non appena possibile il nuovo orario previsto” (da 500 a 5.000 euro la multa per ciascun evento; art. 14).