Superato il principio dell’immunità giurisdizionale degli Stati esteri. Per gli
avvocati Franchi, Surano e Buzzi sono incontestabili le responsabilità della Cina nello scoppio della Pandemia e dei danni da essa provocati.
Il Tribunale di Parma ha dichiarato la contumacia del Ministero della sanità cinese nell’ambito di una causa volta ad accertare le responsabilità del Governo cinese nello scoppio della Pandemia e di tutti i danni sociali ed economici da essa provocati.
Con un atto di citazione del 16 settembre 2020 una società operante nel settore dei petroli aveva citato in giudizio il Ministero della sanità della Repubblica Popolare Cinese, perché venissero accertate le sue gravi responsabilità per non aver tempestivamente segnalato all’OMS lo stato del diffondersi del virus e dei suoi effetti letali, tra novembre e dicembre 2019, e di non aver assunto i necessari provvedimenti di controllo sugli scali aereoportuali in partenza dalla Cina. Con questa azione si voleva accertare che tali omissioni abbiano impedito allo Stato italiano di adottare tempestivamente i provvedimenti necessari a ridurre al minimo il disagio e le conseguenze negative derivanti dal diffondersi del covid. Si chiedeva, quindi, la condanna del Ministero della Sanità Della Repubblica Popolare Cinese al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti in termini di perdita di guadagno, oltre a quelli non patrimoniali a causa della propagazione della pandemia.
Benché la notifica dell’atto sia stata regolarmente effettuata ai sensi e per gli effetti della legge n.199/94, questa è stata respinta dal Ministro della Giustizia cinese, a cui il nostro omologo Ministro ha trasmesso l’atto secondo le previsioni di legge. Il rigetto è stato giustificato dal fatto che tale notifica sarebbe lesiva della sovranità della Cina. Dichiarando la contumacia di tale Stato, il Tribunale di Parma ha implicitamente superato tale eccezione. Il che è corretto, secondo gli avvocati Giovanni Franchi, Francesca Surano e Paolo Buzzi, difensori della società attrice, perché la giurisprudenza, compresa quella della Corte Costituzionale, è ormai dell’opinione che non vi è difetto di giurisdizione quando siano stati lesi diritti costituzionali, come nella specie, quello alla salute consacrato dall’art. 32 Cost. e alla libera iniziativa economica prevista dall’art. 41 Cost.
Pronuncia, benché sintetica, importantissima quella in parola, perché rende evidente che qualsiasi privato abbia subito un danno economico o fisico a causa del Covid possa agire contro la Cina senza preoccuparsi di andare contro la sovranità della stessa. E le responsabilità di tale Stato, per gli avv.ti Franchi, Surano e Buzzi sono incontestabili. La Cina non ha creato intenzionalmente una pandemia globale, ma le sue infrazioni ne sono certamente la causa. Vi è, ad esempio, un modello epidemiologico all’Università di Southampton, dal quale emerge che se la Cina avesse agito in modo responsabile solo una, due o tre settimane più rapidamente, il numero interessato dal virus sarebbe stato ridotto rispettivamente del 66%, dell’’86% e del 95%.